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Approvato regolamento attività a Pistoia per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

Approvato regolamento attività a Pistoia per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

LA VOTAZIONE

Lunedì 9 novembre il consiglio comunale di Pistoia ha approvato il regolamento delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

Il provvedimento è stato approvato con 22 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Pistoia Concreta, Forza Italia – Centristi per l’Europa, Lega, Amo Pistoia, Pistoia in Azione, Movimento 5 stelle, Italia Viva) e 7 astenuti (PD, Pistoia Spirito libero, Pistoia Sorride e Pistoia Città di tutti), nessun contrario.

COSA CAMBIA

Il regolamento rinnova e semplifica quello approvato nel 1989, successivamente modificato negli anni Novanta. Nel frattempo il quadro normativo in materia è profondamente cambiato attraverso numerose norme emanate dallo Stato e dalla Regione Toscana, normativa recepita nel nuovo regolamento.

Ecco alcune tra le novità principali contenute nel nuovo regolamento, formato da 14 articoli più due allegati (che definiscono le linee operative e i requisiti delle diverse tipologie di attività).

Affitto di poltrona o cabina

Con questa modalità è possibile abbattere i costi fissi e permettere a chi, soprattutto all’inizio della professione, non ha capitali da investire per aprire un’attività. In pratica il titolare di un negozio può affittare uno spazio e strumentazione tecnica a un altro imprenditore, in modo da consentirgli di avviare la propria attività in autonomia ma all’interno di locali già adeguati, poi a seconda dell’attività che si andrà a realizzare si parlerà di affitto di poltrona per acconciatore o di cabina in caso di attività estetica.

Orario lavorativo 7 – 23

Il regolamento stabilisce che questi tipi di attività devono svolgersi entro questa fascia oraria, 7 giorni su 7. Il titolare pertanto può scegliere in autonomia i giorni e l’orario entro il quale organizzare la propria attività.

Accessibilità disabili

Le nuove attività hanno l’obbligo di essere accessibili ai disabili

Lotta all’abusivismo

Il regolamento prevede inoltre misure di contrasto all’attività svolta abusivamente, senza SCIA e in luoghi che non garantiscono le norme di igiene e sicurezza per il cliente.

Chi non ha un’attività in sede fissa non può, ad esempio, esercitare la professione al domicilio del cliente o in altri luoghi come ospedali, RSA, impianti sportivi o alberghi. In caso l’operatore abusivo venga scoperto incorre nel cosiddetto cumulo delle sanzioni.

Ad esempio se un soggetto esercita senza titolo la professione di estetista dentro un garage dovrà pagare la sanzione per la mancanza del titolo, del requisito professionale, dell’infrazione delle norme sulla destinazione d’uso urbanistica e così via.

La somma totale di tutte le sanzioni che si possono cumulare può superare i 20.000 euro.

Cosa dice l’assessore Gianna Risaliti

Queste le parole dell’assessore allo sviluppo economico Gianna Risaliti, che ha presentato l’emendamento:

«Con questo regolamento si interviene a regolamentare e semplificare una materia che negli anni era completamente cambiata attraverso norme dello Stato e della Regione.

Il testo è stato sottoposto anche alle associazioni di categoria le quali si sono espresse sostanzialmente a favore.

Le stesse avevano chiesto di estendere l’orario di lavoro 24 ore su 24, e quindi anche nelle ore notturne.

La giunta ha invece deciso di indicare una fascia oraria massima, quella dalle 7 alle 23, entro la quale poter svolgere questi tipi di attività, una fascia oraria congrua per rispondere a un’ampia platea di utenza con esigenze diverse, ma allo stesso tempo abbiamo voluto evitare l’attività nelle ore notturne per evitare il disturbo alla quiete pubblica ma anche come misura cautelativa per la sicurezza e le attività illegali.

La fascia oraria prevista che va dalle 7 alle 23 non è un vincolo ma un’opportunità per gli operatori di scegliersi, all’interno di questa fascia, l’orario più consono e opportuno a svolgere la propria professione».

L’assessore Risaliti ha anche evidenziato altri aspetti importanti contenuti nel regolamento: «Abbiamo previsto l’obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili e rendere così accessibili a tutti i locali di parrucchieri, estetisti e tatuatori.

Altro obiettivo importante è l’affitto di poltrona o cabina per andare incontro soprattutto ai giovani imprenditori e la lotta all’abusivismo attraverso diversi strumenti per tutelare sia la professionalità degli operatori ma anche la sicurezza dei clienti».

Fonte: Comune di Pistoia – Ufficio stampa

Riduzione TARI 2020

Riduzione TARI 2020

COSA CAMBIA

Entro il 31 ottobre le imprese che abbiano subito pregiudizio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono chiedere la riduzione della quota variabile della TARI per un importo commisurato agli effettivi giorni di chiusura dell’attività o del 25%.

COME RICHIEDERE LA RIDUZIONE

L’impresa, dopo aver individuato a quale categoria appartenga tra quelle indicate nell’Allegato “A” della Delibera ARERA 258/2020, deve compilare il formulario relativo alla propria categoria ed inviarlo tramite PEC ENTRO IL 31 OTTOBRE 2020 all’indirizzo agevolazioni.covid@pec.amaroma.it A seconda della categoria cui appartiene l’impresa, esistono due moduli diversi per la richiesta della riduzione MODULO A: riservato a autosaloni, negozi di abbigliamento/librerie e cartolerie MODULO B: riservato a cinema, teatri, impianti sportivi, negozi di calzature, negozi di abbigliamento e accessori (come da specifiche contenute nella tabella), negozi di antiquariato, banchi di mercato di beni durevoli, parrucchieri, barbieri, estetiste, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, discoteche, night club, autofficina, elettrauto, attività industriali con capannoni di produzione, attività artigianali di produzione beni specifici, campeggi, stabilimenti balneari, alberghi con e senza ristorante ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense birrerie, hamburgherie, bar, caffè, pasticceria fiori e piante, pizza al taglio. ATTENZIONE: La PEC sopra indicata e i moduli riguardano il Comune di ROMA, gira questo testo al tuo commercialista e fatti dare i riferimenti che riguardano la vostra attività se vi trovate in altro Comune.

CAMBIA ANCHE LA SCADENZA

È stato inoltre deliberato il DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO al 15 dicembre 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi, per la TARI. 2020, attestando di aver ricevuto pregiudizio economico dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

ENTRO QUALE ATA INOLTRARE LA RICHIESTA

Il MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2020.

SCARICA I VARI MODULI

Questa modulistica riguarda il Comune di Roma, per altri Comuni ti consigliamo di chiedere al tuo commercialista Delibera ARERA Allegato A, elenco codici ATECO inclusi Modulo A, richiesta riduzione TARI Modulo B (centri estetici e parrucchieri)

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COSA CAMBIA

Entro il 31 ottobre le imprese che abbiano subito pregiudizio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono chiedere la riduzione della quota variabile della TARI per un importo commisurato agli effettivi giorni di chiusura dell’attività o del 25%.

Certificazione della tinteggiatura delle pareti? Ma anche no!

Certificazione della tinteggiatura delle pareti? Ma anche no!

COSA DICE LA LEGGE

Per il settore di impiego dei prodotti vernicianti per edilizia esistono gruppi di norme dedicate ai prodotti utilizzati, sia per interno sia per esterno, che classificano tali prodotti e specificano i metodi per la misurazione delle loro caratteristiche facendo riferimento ad altre norme tecniche.

Questo vale sia per l’utilizzo professionale che domestico.

COSA DICONO LE NORME

Gli argomenti delle norme sono diversi. I principali sono:
– la descrizione di un procedimento di misura (nel settore pitture e vernici sono le più utilizzate);
– l’indicazione dei requisiti minimi di un prodotto, specificando quali sono i metodi da utilizzare per la loro misurazione;
– i temi di carattere generale, come per esempio il Sistema di Gestione della Qualità.

Le norme EN, ISO e EN ISO (e le UNI che le hanno recepite) sono sottoposte ogni 5 anni ad una revisione, il cui risultato può essere la conferma della norma, o una sua modifica, o la sua abolizione se ritenuta inutile o superata. Inoltre è facoltà di ogni Organismo di normazione di modificare o abolire qualsiasi norma nazionale da esso emessa.
Ogni norma riporta una data, che è quella dell’emissione o dell’ultima revisione.

Pertanto, nel citare una di queste norme occorre verificarne la validità (per esempio, nel caso di norme UNI consultando il catalogo sul sito internet www.uni.com) oppure citarne la data. In assenza si intende che è valida, a tutti gli effetti, l’ultima edizione.

Le pitture per interno fanno capo a due norme: una europea, UNI EN 13300 ed una nazionale, UNI 10795.

Ognuna descrive metodi di prova per definire le stesse o diverse caratteristiche, è quindi possibile scegliere fra le due Norme quella più idonea alle proprie esigenze.

Ma serve una pittura speciale nel centro estetico?

E’ ovvio che nella scelta della pittura delle pareti è bene optare per quelle

    • lavabili (resistenza al lavaggio, norma UNI 10560 e resistenza allo strofinamento ad umido, norma UNI EN ISO 11998)
    • resistenti al vapore, se lo utilizzi in qualche forma, che sia vapozono, doccia calda in cabina o sauna (permeabilità al vapore acqueo, norma UNI EN ISO 7783)
    • resistenti allo sporco, per evitare che trattengano polvere (presa di sporco, norma UNI 10792)
    • antimuffa (resistenza alla muffa, norma UNI 11021 app. C)
    • antinquinamento indoor, ovvero a basso contenuto di composti organici volatili, chiamati COV, presenti in colle e vernici (norma ISO 16000 e Direttiva Europea 2004/42/CE, recepita dal D.L. 161/2006).

Queste indicazioni sono sempre riportate in etichetta, quindi non devi fare strane e complicate ricerche, stai tranquilla.

Come detto prima, le informazioni di cui sopra valgono a prescindere dal locale che desideri tinteggiare, per avere un ambiente più salubre.

Particolare attenzione devi prestare per la sala tatuaggi. Soprattutto per questo, ma non solo, ti consiglio di fare riferimento alla tua ASL di competenza, rammentando che valgono anche le disposizioni  locali (es. regionali o comunali) del “Regolamento locale di igiene tipo“.

E la certificazione?

C’è solo un settore in cui questa certificazione è necessaria, ed è quello alimentare e produttivo che, come previsto dal Regolamento CE 852/2004, adotta il sistema sistema HACCP, un sistema di autocontrollo igienico degli operatori nel settore, un vero protocollo per la prevenzione di problemi igienico-sanitari a tutela dei consumatori.

Per questa ragione le pitture utilizzate in questi settori devono essere conformi alla norma UNI 11021 che si applica ai prodotti e sistemi di pitturazione di pareti e soffitti degli ambienti delle industrie alimentari ove siano presenti alimenti per cui la legislazione vigente specifica le esigenze igieniche.

Ma tu ti occupi di estetica!

Concludendo

Quando ritinteggi il tuo istituto, scegli la vernice ponendo attenzione alle caratteristiche che ti ho indicato.

Se vuoi essere precisa (un po’ troppo in verità) tieni da parte l’etichetta della vernice utilizzata o scarica da internet la scheda tecnica dal sito del produttore… cose che nessuno ti chiederà mai 😃

Hai già abbastanza cose di cui preoccuparti, ti mancava solo la vernice! 🙈

Per ulteriori approfondimenti puoi scaricare la LINEA GUIDA DI FEDERCHIMICA-AVISA

Rubrica Estetista Efficace

Rubrica Estetista Efficace

Perchè Questa Rubrica?

Ricevo quotidianamente contatti via email, piuttosto che telefonici e Whatsapp da parte di centri estetici, che mi chiedono un consiglio su quello che riguarda diversi settori.

Gli argomenti spaziano dall’area amministrativa, al Marketing. In questo periodo spesso ricevo molte richieste di aiuto sulle normative vigenti nel settore della Bellezza e dell’Estetica.

Quindi mi sembrava giusto condividere con voi queste informazioni rispondendo ad ognuna di Voi attraverso una nuova rubrica periodica.

Un pò come la posta del cuore, con un’interazione diretta, dedicata ai singoli ma al tempo stesso al servizio di tutte.

Cos’è la certificazione CE?

Cominciamo dalla prima email.

Mi scrive Paola da Bergamo:

Sto cercando di informarmi riguardo la Hyaluron Pen.

L’azienda che mi ha contattato mi ha detto che con il certificato CE sono a posto con la normativa.

Risposta:

Allora Paola, non è così assolutamente! La certificazione CE non è l’unica documentazione di corredo di un dispositivo quando lo introduce all’interno del centro estetico. Prima di tutto chiariamo bene che cos’è una certificazione CE.

La certificazione CE è un certificato che l’azienda produttrice oppure il distributore autorizzato devono fornire obbligatoriamente a chi acquista il dispositivo/macchinario. Infatti ce l’ha il tostapane, ce l’ha il phon di casa e devono dunque averlo tutti i dispositivi che noi introduciamo nel nostro Centro Estetico. E’ un certificato che dichiara la conformità del dispositivo/macchinario alla normativa europea.

Posso usare la Hyaluron Pen?

Molto spesso questi certificati non ci sono o sono addirittura fasulli. Perciò bisogna anche verificarne la fonte. Con questo voglio dire che se ti affidi ad un dispositivo/macchinario che costa la metà del “fratello più blasonato”, ti si dovrebbe già accendere una lampadina.

Perché nel certificato di conformità sono specificate tutte le varie norme a cui il dispositivo è conforme.

Quindi la certificazione CE è indispensabile, ma non è l’unico requisito necessario.

Infatti se la tua Hyaluron Pen ha un certificato di conformità valido, non è detto che tu la possa utilizzare.

Infatti per poterla utilizzare le varie norme richiamate nel certificato di conformità devono corrispondere a quello che è scritto nel decreto 206/2015. Questo decreto che mi sentirete richiamare una miriade di volte (e che trovi inversione stampabile a fondo pagina) è la bibbia dell’estetista. In questo decreto sono compresi tutti i dispositivi che l’estetista può utilizzare nel Centro Estetico.

Se il dispositivo non è incluso nelle schede che compongono il decreto significa che quel dispositivo è fuorilegge!

Poichè la Hyaluron Pen non compare nel suddetto decreto, è anchessa fuorilegge!

Se ti dicono che la legge sta per uscire, benissimo…
…ti stanno dicendo che la legge non c’è, quindi per ora non puoi utilizzarla.

Mettici un bel mattone sopra e lavora secondo la norma.

Quindi anzi grazie per esserti informata prima di fare un passo falso perché farlo successivamente diventa troppo tardi.

Hyaluron Pen e prodotti da veicolare

Mi scrive Franca da Nola chiedendomi:

La Hyaluron Pen si può utilizzare con di prodotti cosmetici? Ho visto un servizio su Striscia la Notizia dove dicono che l’estetista non può utilizzare farmaci.

Risposta:

Franca già lo sai noi estetiste i farmaci non li possiamo utilizzare, ma facciamo un passo indietro. la Hyaluron Pen è nata qualche anno fa per la somministrazione da parte del medico di farmaci. quindi viene utilizzata per portare nel derma papillare (in genere sono dei filler che essendo meno resistenti, hanno una durata molto più breve). Quindi considerato che si tratta di farmaci, l’estetista non lo può utilizzare.

Se ti dicono che la Hyaluron Pen non somministra farmaci (per tranquillizzarti), ma dei cosmetici, tranquilla non devi stare assolutamente! Perché inserendo dei cosmetici, porteremmo in questo caso sotto pelle e quindi nel derma papillare ad una profondità che a noi assolutamente vietata un materiale (cosmetico), che per sua definizione deve lavorare sulla superficie.

Diciamo che un prodotto cosmetico (in quanto tale) è sicuro perché il suo indice di pericolosità è molto basso. Pertanto non sono obbligatori per le aziende produttrici determinati test che sono invece previsti per legge nel caso di un farmaco.

Il farmaco infatti deve essere testato, studiato, poi seguono una serie di follow up, perchè interagisce a livello di molecolare in maniera completamente diversa.

Quindi, se ti dicono tranquilla fatti furba:

  • Se ti suggeriscono di usare ad una determinata profondità un cosmetico, assolutamente no! Il cosmetico, come detto sopra, a quella profondità non lo devi mandare!
  • Se ti dicono tranquilla tanto è un farmaco (quindi è sicuro), ugualmente non puoi usarlo in quanto trattasi di un farmaco.

In Italia tutto ciò è già chiaro, poichè semplicemente la Hyaluron Pen non è inclusa nel decreto 206/2015.

Per trasmetterti la necessità di elevare l’attenzione su questo dispositivo, anche agli altri stati hanno dovuto alzare le antenne di fronte a questo strumento.

In canada per esempio, da maggio 2019 il Ministero della Salute ha chiesto a tutte le aziende di non vendere più la Hyaluron Pen alle estetiste ed ha avvisato le estetiste che non devono assolutamente acquistarla.

Quali danni può causare la Hyaluron Pen?

Perché secondo quanto riportato da un’informativa del governo canadese “i rischi di potenziali effetti sono:

  1. Reazioni infiammatorie da parte della cute;
  2. Ematomi con fuoriuscita di sangue e di versamenti;
  3. ascessi con complicanze da di addirittura livello batterico (con presenza di lividi sulla pelle).

l’uso improprio di questo dispositivo può includere questi rischi addizionali:

  1. Infezioni batteriche o micotiche per contaminazione durante il riempimento cutaneo.
  2. Diffusione di malattie tra tra un cliente l’altro (perché il dispositivo si utilizza su più persone).
  3. Danni alla pelle, agli occhi o ai vasi sanguigni, dovuti o un’eccessiva pressione ad errore umano (quindi un errore da parte dell’operatore)”.

Conclusioni

Dunque, il fatto che non abbia aghi, non significa che non sia pericoloso.

Il nostro decreto non comprende questa Hyaluron Pen, quindi non si può assolutamente utilizzare!

Spero di aver finalmente risposto in maniera esaustiva a franca ed a tutte coloro che sono ancora “borderline” e stanno cercando di capire se la si possa o meno utilizzare.

A breve vi darò anche altre notizie. Intanto vale la pena ricordare che una brava estetista non deve utilizzare dispositivi pericolosi. Deve lavorare per dare benessere alle proprie Clienti, migliorarne l’aspetto estetico senza giocare a fare il dottore.

Mettere a rischio la salute delle vostre Clienti non vi rende migliori. Vi Rende soltanto delle pessime estetiste.

Se volete contattarmi, scrivetemi su info@wellnessproject.eu oppure lasciate nell’area commenti sottostante i vostri dubbi. Vi risponderò personalmente.

Perchè è così importante il DVR (Documento di Valutazione del Rischio)?

Perchè è così importante il DVR (Documento di Valutazione del Rischio)?

Perché il DVR è fondamentale per il tuo centro estetico? Guida pratica per estetiste

Nel mondo dell’estetica, dove laser, macchinari e prodotti chimici sono all’ordine del giorno, la sicurezza non è solo un obbligo: è la base del tuo business. Immagina di dover chiudere improvvisamente per un’ispezione o, peggio, per un infortunio evitabile. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è proprio lo strumento che ti protegge da questi scenari, rendendo il tuo centro un ambiente sicuro per te, le tue colleghe e le clienti.

Cos’è il DVR e perché non puoi farne a meno?

Il DVR è un documento “vivo” che mappa tutti i rischi presenti nel tuo centro estetico – dal laser per epilazione alle postazioni di lavoro, dai prodotti chimici agli sforzi fisici ripetitivi – e indica misure concrete per prevenirli. Non è un optional: dal 1° giugno 2013 è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un “lavoratore”, inclusi stagiste, tirocinanti, lavoratrici a chiamata o socie lavoratrici nelle tue SRL o SNC.

Regolato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), deve essere sempre disponibile per ispezioni di ASL, INAIL o Vigili del Fuoco. E va aggiornato se cambi attrezzature, processi (nuovi trattamenti laser?) o dopo infortuni. Per te che gestisci la tua attività significa valutare rischi specifici: ustioni da laser, allergie da cosmetici, posture scorrette durante i massaggi.

Chi deve occuparsene nel tuo team?

Al centro ci sei tu, il datore di lavoro: la valutazione dei rischi e la stesura del DVR sono obblighi indelegabili (art. 17). Puoi farti aiutare da un RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione) per la pianificazione, dal Medico Competente per rischi sanitari (come la sorveglianza per esposizione a laser) e consultare l’RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza), che riceve una copia.

La firma più importante? La tua, per garantire la “data certa”. Quelle di RSPP, MC e RLS sono consigliate per documentare la collaborazione, ma non sono sempre obbligatorie se è attestata diversamente.

Cosa deve contenere? I punti chiave per le estetiste

Il DVR (art. 28) non è un modulo generico: descrivi rischi reali del tuo centro (es. radiazioni non ionizzanti da laser, contatto con sostanze irritanti negli INCI dei tuoi prodotti cosmetici), misure di prevenzione (DPI, formazione su laser, ventilazione), procedure di emergenza e un piano di miglioramento. Includi:

  • Mansioni a rischio (epilazione laser, applicazioni creme, massaggi).

  • Stress lavoro-correlato (turni intensi, pressione clienti).

  • Rischi per lavoratrici in gravidanza.

Prima di redigere il DVR, la normativa richiede di raccogliere dati aziendali come numero di collaboratori (addetti), fasi dei trattamenti (ciclo lavorativo) e attrezzature utilizzate, per una valutazione precisa e personalizzata. Può essere in formato cartaceo o digitale (supporto informatico valido, purché accessibile in azienda per ispezioni e RLS), fungendo da “scudo quotidiano” contro rischi e sanzioni

Gli obblighi che ti semplificano la vita (e ti evitano guai)

Come datore, fornisci DPI (guanti, occhiali laser, mascherine), formazione obbligatoria, vigili su idoneità sanitarie e accesso a zone rischiose. I tuoi lavoratori? Devono curare la propria e altrui sicurezza, seguendo le tue istruzioni. E se utilizzi il laser in qualità di titolare devi nominare il TSL, Tecnico Sicurezza Laser, (puoi essere tu stessa dopo aver frequentato il corso specifico e superato l’esame finale) mentre le tue collaboratrici che lo utilizzano devono aver frequentato il corso Operatore Laser.

Le sanzioni: un rischio che non vale la pena correre

Ignorare il DVR costa caro:

  • Mancata redazione: arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 € (art. 55).

  • DVR incompleto: ammende da 2.000-4.000 €.

  • Reiterazione: sospensione attività.

Per i lavoratori, violazioni minori portano multe da 200-600 € o arresto fino a 1 mese. Non rischiare: un DVR ben fatto è investimento, non costo.

In sintesi, per il tuo centro estetico il DVR non è burocrazia: è la garanzia che le tue estetiste lavorino serene, le clienti si fidino e il business cresca senza intoppi. Contatta un esperto per il tuo, personalizzato sui laser e trattamenti! Hai domande? Scrivici nei commenti.

Disclaimer: Questo articolo è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale o professionale. Per la redazione del DVR, consulta sempre un tecnico specializzato in sicurezza sul lavoro che ne supervisioni e controfirmi il documento. Decliniamo ogni responsabilità per problemi derivanti da errori, omissioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.
Ma dove vai se il Tecnico Sicurezza Laser non ce l’hai?

Ma dove vai se il Tecnico Sicurezza Laser non ce l’hai?

Sai quanto è importante conoscere la legge del settore?

La principale preoccupazione dei Centri estetici, solitamente, è quella di essere pronti dal punto di vista commerciale o tecnico, tralasciando uno degli aspetti fondamentali: la conoscenza della normativa che regolamenta il nostro settore e che è sempre più restrittiva e severa.

Ad esempio, se hai inserito nel tuo Centro estetico un laser a diodo il tuo fornitore ti dovrebbe aver informato che dal 2011 è obbligatorio un corso di formazione secondo un programma ben definito dal D. Interm. 206/2015, e addirittura dal 2008 è necessario dominare la figura del Tecnico Sicurezza Laser.

Chi è il T.S.L.

Infatti tutti gli operatori del settore che utilizzano il laser a diodo per epilazione (classe 4) devono obbligatoriamente aver frequentato un corso di formazione adeguato e, quando ci sono dipendenti o nella società c’è almeno un socio lavoratore, devono nominare il T.S.L. (Tecnico Sicurezza Laser) all’interno della loro attività.

Questo è quanto previsto COME OBBLIGO dall’attuale normativa: scheda 21/A del D. Interm. 206/2015, dal D Leg. 81/2008 e dalla Norma CEI 60825-1.

Il T.S.L., nominato solo dopo un adeguato corso di formazione e conseguimento del relativo attestato a superamento di un esame, è la figura che, all’interno del Centro Estetico, ha una precisa responsabilità per conto del datore di lavoro, ossia “sorvegliare costantemente l’attuazione delle norme ai fini della sicurezza delle persone e dell’ambiente nell’impiego quotidiano“.

Come deve essere un corso T.S.L. a norma?

Il programma del corso di formazione “a norma” deve essere ben preciso e delineato, non è sufficiente un’informazione approssimativa (da parte di un venditore o di una collega ad esempio) per accelerare i tempi.

Essendo il laser a diodo una delle macchine potenzialmente più pericolose che l’estetista può utilizzare, la legge richiede che venga determinato il valore di esposizione e si prevengano i potenziali danni della radiazione laser ai tessuti biologici, in particolare a occhi e cute che sono esposti al rischio della radiazione diretta.

Inoltre la normativa prevede la valutazione dei rischi per l’ambiente, correlati e collaterali: elettrici, chimici, d’incendio, d’uso di agenti criogeni e materiali cancerogeni, da contaminazione atmosferica, da radiazione collaterale.

Cosa deve prevedere il programma?

Un corso ben strutturato deve comprendere questi argomenti principali:

  • Conoscenza delle caratteristiche del laser classe 4 di cui il TSL è responsabile e pericoli ad esso associati (l’estetista non può utilizzare altre tipologie di laser, come da D.Min. 206/2015);
  • Gestione della sicurezza del laser di cui è responsabile;
    Individuazione e demarcazione della Zona laser controllata sulla base della Distanza Nominale Rischio Oculare (di cui deve conoscere il significato) e delle caratteristiche dell’ambiente di installazione;
  • Verifica e predisposizione segnaletica di avvertimento, controllo dell’accesso;
  • Valutazione e gestione dei dispositivi di protezione individuale specifici per il laser di cui è responsabile;
  • Individuazione delle precauzioni da mettere in atto per assicurare che l’esposizione degli addetti sia inferiore ai livelli massimi permessi;
  • Stesura del regolamento di sicurezza laser specifico per il laser di cui è responsabile, che diventerà parte integrante del rapporto di valutazione del rischio (DVR).

Chi deve nominare il T.S.L.?

Il T.S.L. viene nominato dal datore di lavoro e non deve essere necessariamente un’estetista; quasi sempre è il titolare stesso che, oltre a quanto sopra indicato, deve gestire anche la mancata applicazione delle procedure di sicurezza.

Dubitate delle voci che circolano sul WEB che spesso sono poco attendibili o approssimative. L’unica autorevole fonte è la Legge e pertanto ti invito a fare riferimento esclusivamente alla scheda 21/A del D. M. 206/2015, dal D Lgs. 81/2008 e dalla Norma CEI 60825-1.

Quanto deve durare il corso?

La durata del corso per T.S.L. dipende dal tipo di attività in cui il laser viene utilizzato, nel caso dei centri estetici, che non utilizzano laser medicali o industriali, 8 ore è il tempo minimo richiesto dalla normativa.

Quello che devi valutare oltre alla durata è anche il supporto successivo al corso. Considerato che si tratta di argomenti non propriamente in linea con gli aspetti professionali, può capitare infatti di essere in difficoltà nell’applicare la normativa. In questo caso, avere dei professionisti disponibili a rispondere ai tuoi dubbi potrebbe fare la differenza nella scelta del corso più adeguato.

La mancata applicazione delle norme può essere sanzionata con multe fino a 15000 euro o, in certi casi, perfino la reclusione.

Dove posso effettuare il mio corso T.S.L.?

Il calendario dei corsi è sempre fitto ed è accessibile a chiunque su questo stesso sito. I nostri corsi T.S.L. vengono svolti generalmente con cadenza mensile e sono rivolti esclusivamente ai centri estetici, poiché per i laser ad uso medico è obbligatorio un corso differente che non forniamo.

Puoi verificare le prossime date utili e prenotare il tuo corso T.S.L. cliccando QUI.

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