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Estetiste sanzionate per cosmetici non a norma

Estetiste sanzionate per cosmetici non a norma

SANZIONATI DUE CENTRI ESTETICI

Al Macrolotto Zero di Prato, in data 1 febbraio 2021, è stato effettuato un controllo presso due centri estetici, nei quali sono stati reperiti prodotti cosmetici con etichettatura non a norma. Alle due estetiste sono stati sequestrati dalla polizia municipale 160 smalti per unghie, 96 ciglia sintetiche ed altri prodotti per la cura del viso, privi di etichettatura o riportante solo ideogrammi cinesi, in violazione della normativa europea.  Essa prevede, tra l’altro:– l’indicazione del nome o la ragione sociale del produttore– il numero di lotto di fabbricazione per identificare il prodotto cosmetico– gli ingredienti (lista INCI) – la data di durata di conservazione minima del prodotto dopo l’apertura (PAO).  Ciascuna delle titolari delle due attività è stata sanzionata con un verbale da mille euro e con il sequestro amministrativo dei prodotti.

SAI COS’E’ ESATTAMENTE UN COSMETICO?

Sempre sul sito salute.gov, fonte ufficiale italiana di riferimento, il prodotto cosmetico viene così definito: “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.

“Una  sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano NON E’ CONSIDERATA PRODOTTO COSMETICO.”

Approfondiremo meglio questo aspetto nel prossimo articolo, ma andiamo oltre…

L’ETICHETTA COSMETICA SECONDO LA LEGGE

Purtroppo frequentemente viene sottovalutata l’importanza dell’etichetta di un cosmetico. Ultimamente stanno uscendo sul mercato diverse aziende che propongono prodotti cosmetici, spesso low cost, talvolta realizzati con il brand del centro stesso. Se tutto questo si svolge nel rispetto delle norme ben venga, ma è bene controllare scrupolosamente ogni aspetto, poiché la legge, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1223/2009, è molto severa, e altrettanto lo sono sanzioni.

A COSA PRESTARE ATTENZIONE

Oltre a quanto indicato poc’anzi, è importante ricordare che tutti i cosmetici commercializzati all’interno della Comunità Europea, devono avere l’etichetta in lingua italiana (o essere accompagnati dalla traduzione), ed essere notificati al CPNP tramite notifica telematica come chiaramente indicato sul sito salute.gov.it.

Per ogni singola referenza è sempre necessario predisporre la Documentazione Informativa sul Prodotto (PIF – Product Information File) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento 1223/2009, e in particolare occorre effettuare e documentare verifiche su:

  • stabilità e compatibilità
  • impurezze delle materie prime e del packaging
  • calcolo del Margin of Safety (MOS)
  • valutazioni e calcoli sul livello di esposizione
  • obbligo di conduzione del challenge test
  • valutazioni sulle prove di efficacia
  • analisi statistica dei possibili effetti indesiderati

Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico alla normativa, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell’immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell’allegato I. Nel momento in cui sull’etichetta compare solo il nome del Centro estetico, e non del produttore, la figura del responsabile ricade su di esso. E’ sempre consigliabile quindi verificare che questi documenti siano stati prodotti dal terzista e non limitarsi ad andare “a fiducia”.

L’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

Non di rado si legge di prodotti cosmetici dotati di autorizzazione ministeriale, che però, ahimè, per il cosmetico non esiste.Prima dell’11 luglio 2013 (data ultima per l’entrata in vigore del citato regolamento 1223/2009)  i prodotti cosmetici andavano notificati al Ministero della Salute e all’ASL di competenza, ed entro 30 giorni, salvo obiezioni da parte di una delle due parti, si potevano  immettere in commercio (valeva il silenzio assenso). Ma questo oggi non avviene più. Diverso invece il discorso per i FARMACI, che per essere commercializzati in Italia devono aver ottenuto il rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) da parte dell’AIFA o della Commissione Europea. L’AIC viene rilasciata a seguito di una valutazione scientifica dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale. Esiste poi il “codice ministeriale prodotto”, che è il numero che il Ministero della Salute assegna ad ogni farmaco quando viene registrato prima di essere messo in commercio. Il codice del prodotto deve essere obbligatoriamente indicato su tutte confezioni dei farmaci stessi. Quindi fai attenzione: se sei  estetista ricordati che non puoi utilizzare né veicolare farmaci!

NEL PROSSIMO ARTICOLO APPROFONDIREMO L’ARGOMENTO, vedremo quali errori non commettere per evitare sanzioni e molto altro ancora.
SEGUICI!

Fonti: notiziediprato.it Angel Consulting – Salute.gov 

Bonus sanificazione dal 15,6% al 47,1%

Bonus sanificazione dal 15,6% al 47,1%

CREDITO D’IMPOSTA

La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è pari al 47,1617 per cento.  La nuova percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.

Approvato regolamento attività a Pistoia per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

Approvato regolamento attività a Pistoia per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

LA VOTAZIONE

Lunedì 9 novembre il consiglio comunale di Pistoia ha approvato il regolamento delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

Il provvedimento è stato approvato con 22 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Pistoia Concreta, Forza Italia – Centristi per l’Europa, Lega, Amo Pistoia, Pistoia in Azione, Movimento 5 stelle, Italia Viva) e 7 astenuti (PD, Pistoia Spirito libero, Pistoia Sorride e Pistoia Città di tutti), nessun contrario.

COSA CAMBIA

Il regolamento rinnova e semplifica quello approvato nel 1989, successivamente modificato negli anni Novanta. Nel frattempo il quadro normativo in materia è profondamente cambiato attraverso numerose norme emanate dallo Stato e dalla Regione Toscana, normativa recepita nel nuovo regolamento.

Ecco alcune tra le novità principali contenute nel nuovo regolamento, formato da 14 articoli più due allegati (che definiscono le linee operative e i requisiti delle diverse tipologie di attività).

Affitto di poltrona o cabina

Con questa modalità è possibile abbattere i costi fissi e permettere a chi, soprattutto all’inizio della professione, non ha capitali da investire per aprire un’attività. In pratica il titolare di un negozio può affittare uno spazio e strumentazione tecnica a un altro imprenditore, in modo da consentirgli di avviare la propria attività in autonomia ma all’interno di locali già adeguati, poi a seconda dell’attività che si andrà a realizzare si parlerà di affitto di poltrona per acconciatore o di cabina in caso di attività estetica.

Orario lavorativo 7 – 23

Il regolamento stabilisce che questi tipi di attività devono svolgersi entro questa fascia oraria, 7 giorni su 7. Il titolare pertanto può scegliere in autonomia i giorni e l’orario entro il quale organizzare la propria attività.

Accessibilità disabili

Le nuove attività hanno l’obbligo di essere accessibili ai disabili

Lotta all’abusivismo

Il regolamento prevede inoltre misure di contrasto all’attività svolta abusivamente, senza SCIA e in luoghi che non garantiscono le norme di igiene e sicurezza per il cliente.

Chi non ha un’attività in sede fissa non può, ad esempio, esercitare la professione al domicilio del cliente o in altri luoghi come ospedali, RSA, impianti sportivi o alberghi. In caso l’operatore abusivo venga scoperto incorre nel cosiddetto cumulo delle sanzioni.

Ad esempio se un soggetto esercita senza titolo la professione di estetista dentro un garage dovrà pagare la sanzione per la mancanza del titolo, del requisito professionale, dell’infrazione delle norme sulla destinazione d’uso urbanistica e così via.

La somma totale di tutte le sanzioni che si possono cumulare può superare i 20.000 euro.

Cosa dice l’assessore Gianna Risaliti

Queste le parole dell’assessore allo sviluppo economico Gianna Risaliti, che ha presentato l’emendamento:

«Con questo regolamento si interviene a regolamentare e semplificare una materia che negli anni era completamente cambiata attraverso norme dello Stato e della Regione.

Il testo è stato sottoposto anche alle associazioni di categoria le quali si sono espresse sostanzialmente a favore.

Le stesse avevano chiesto di estendere l’orario di lavoro 24 ore su 24, e quindi anche nelle ore notturne.

La giunta ha invece deciso di indicare una fascia oraria massima, quella dalle 7 alle 23, entro la quale poter svolgere questi tipi di attività, una fascia oraria congrua per rispondere a un’ampia platea di utenza con esigenze diverse, ma allo stesso tempo abbiamo voluto evitare l’attività nelle ore notturne per evitare il disturbo alla quiete pubblica ma anche come misura cautelativa per la sicurezza e le attività illegali.

La fascia oraria prevista che va dalle 7 alle 23 non è un vincolo ma un’opportunità per gli operatori di scegliersi, all’interno di questa fascia, l’orario più consono e opportuno a svolgere la propria professione».

L’assessore Risaliti ha anche evidenziato altri aspetti importanti contenuti nel regolamento: «Abbiamo previsto l’obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili e rendere così accessibili a tutti i locali di parrucchieri, estetisti e tatuatori.

Altro obiettivo importante è l’affitto di poltrona o cabina per andare incontro soprattutto ai giovani imprenditori e la lotta all’abusivismo attraverso diversi strumenti per tutelare sia la professionalità degli operatori ma anche la sicurezza dei clienti».

Fonte: Comune di Pistoia – Ufficio stampa

Riduzione TARI 2020

Riduzione TARI 2020

COSA CAMBIA

Entro il 31 ottobre le imprese che abbiano subito pregiudizio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono chiedere la riduzione della quota variabile della TARI per un importo commisurato agli effettivi giorni di chiusura dell’attività o del 25%.

COME RICHIEDERE LA RIDUZIONE

L’impresa, dopo aver individuato a quale categoria appartenga tra quelle indicate nell’Allegato “A” della Delibera ARERA 258/2020, deve compilare il formulario relativo alla propria categoria ed inviarlo tramite PEC ENTRO IL 31 OTTOBRE 2020 all’indirizzo agevolazioni.covid@pec.amaroma.it A seconda della categoria cui appartiene l’impresa, esistono due moduli diversi per la richiesta della riduzione MODULO A: riservato a autosaloni, negozi di abbigliamento/librerie e cartolerie MODULO B: riservato a cinema, teatri, impianti sportivi, negozi di calzature, negozi di abbigliamento e accessori (come da specifiche contenute nella tabella), negozi di antiquariato, banchi di mercato di beni durevoli, parrucchieri, barbieri, estetiste, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, discoteche, night club, autofficina, elettrauto, attività industriali con capannoni di produzione, attività artigianali di produzione beni specifici, campeggi, stabilimenti balneari, alberghi con e senza ristorante ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense birrerie, hamburgherie, bar, caffè, pasticceria fiori e piante, pizza al taglio. ATTENZIONE: La PEC sopra indicata e i moduli riguardano il Comune di ROMA, gira questo testo al tuo commercialista e fatti dare i riferimenti che riguardano la vostra attività se vi trovate in altro Comune.

CAMBIA ANCHE LA SCADENZA

È stato inoltre deliberato il DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO al 15 dicembre 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi, per la TARI. 2020, attestando di aver ricevuto pregiudizio economico dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

ENTRO QUALE ATA INOLTRARE LA RICHIESTA

Il MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2020.

SCARICA I VARI MODULI

Questa modulistica riguarda il Comune di Roma, per altri Comuni ti consigliamo di chiedere al tuo commercialista Delibera ARERA Allegato A, elenco codici ATECO inclusi Modulo A, richiesta riduzione TARI Modulo B (centri estetici e parrucchieri)

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COSA CAMBIA

Entro il 31 ottobre le imprese che abbiano subito pregiudizio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono chiedere la riduzione della quota variabile della TARI per un importo commisurato agli effettivi giorni di chiusura dell’attività o del 25%.

Certificazione della tinteggiatura delle pareti? Ma anche no!

Certificazione della tinteggiatura delle pareti? Ma anche no!

COSA DICE LA LEGGE

Per il settore di impiego dei prodotti vernicianti per edilizia esistono gruppi di norme dedicate ai prodotti utilizzati, sia per interno sia per esterno, che classificano tali prodotti e specificano i metodi per la misurazione delle loro caratteristiche facendo riferimento ad altre norme tecniche.

Questo vale sia per l’utilizzo professionale che domestico.

COSA DICONO LE NORME

Gli argomenti delle norme sono diversi. I principali sono:
– la descrizione di un procedimento di misura (nel settore pitture e vernici sono le più utilizzate);
– l’indicazione dei requisiti minimi di un prodotto, specificando quali sono i metodi da utilizzare per la loro misurazione;
– i temi di carattere generale, come per esempio il Sistema di Gestione della Qualità.

Le norme EN, ISO e EN ISO (e le UNI che le hanno recepite) sono sottoposte ogni 5 anni ad una revisione, il cui risultato può essere la conferma della norma, o una sua modifica, o la sua abolizione se ritenuta inutile o superata. Inoltre è facoltà di ogni Organismo di normazione di modificare o abolire qualsiasi norma nazionale da esso emessa.
Ogni norma riporta una data, che è quella dell’emissione o dell’ultima revisione.

Pertanto, nel citare una di queste norme occorre verificarne la validità (per esempio, nel caso di norme UNI consultando il catalogo sul sito internet www.uni.com) oppure citarne la data. In assenza si intende che è valida, a tutti gli effetti, l’ultima edizione.

Le pitture per interno fanno capo a due norme: una europea, UNI EN 13300 ed una nazionale, UNI 10795.

Ognuna descrive metodi di prova per definire le stesse o diverse caratteristiche, è quindi possibile scegliere fra le due Norme quella più idonea alle proprie esigenze.

Ma serve una pittura speciale nel centro estetico?

E’ ovvio che nella scelta della pittura delle pareti è bene optare per quelle

    • lavabili (resistenza al lavaggio, norma UNI 10560 e resistenza allo strofinamento ad umido, norma UNI EN ISO 11998)
    • resistenti al vapore, se lo utilizzi in qualche forma, che sia vapozono, doccia calda in cabina o sauna (permeabilità al vapore acqueo, norma UNI EN ISO 7783)
    • resistenti allo sporco, per evitare che trattengano polvere (presa di sporco, norma UNI 10792)
    • antimuffa (resistenza alla muffa, norma UNI 11021 app. C)
    • antinquinamento indoor, ovvero a basso contenuto di composti organici volatili, chiamati COV, presenti in colle e vernici (norma ISO 16000 e Direttiva Europea 2004/42/CE, recepita dal D.L. 161/2006).

Queste indicazioni sono sempre riportate in etichetta, quindi non devi fare strane e complicate ricerche, stai tranquilla.

Come detto prima, le informazioni di cui sopra valgono a prescindere dal locale che desideri tinteggiare, per avere un ambiente più salubre.

Particolare attenzione devi prestare per la sala tatuaggi. Soprattutto per questo, ma non solo, ti consiglio di fare riferimento alla tua ASL di competenza, rammentando che valgono anche le disposizioni  locali (es. regionali o comunali) del “Regolamento locale di igiene tipo“.

E la certificazione?

C’è solo un settore in cui questa certificazione è necessaria, ed è quello alimentare e produttivo che, come previsto dal Regolamento CE 852/2004, adotta il sistema sistema HACCP, un sistema di autocontrollo igienico degli operatori nel settore, un vero protocollo per la prevenzione di problemi igienico-sanitari a tutela dei consumatori.

Per questa ragione le pitture utilizzate in questi settori devono essere conformi alla norma UNI 11021 che si applica ai prodotti e sistemi di pitturazione di pareti e soffitti degli ambienti delle industrie alimentari ove siano presenti alimenti per cui la legislazione vigente specifica le esigenze igieniche.

Ma tu ti occupi di estetica!

Concludendo

Quando ritinteggi il tuo istituto, scegli la vernice ponendo attenzione alle caratteristiche che ti ho indicato.

Se vuoi essere precisa (un po’ troppo in verità) tieni da parte l’etichetta della vernice utilizzata o scarica da internet la scheda tecnica dal sito del produttore… cose che nessuno ti chiederà mai 😃

Hai già abbastanza cose di cui preoccuparti, ti mancava solo la vernice! 🙈

Per ulteriori approfondimenti puoi scaricare la LINEA GUIDA DI FEDERCHIMICA-AVISA

Rubrica Estetista Efficace

Rubrica Estetista Efficace

Perchè Questa Rubrica?

Ricevo quotidianamente contatti via email, piuttosto che telefonici e Whatsapp da parte di centri estetici, che mi chiedono un consiglio su quello che riguarda diversi settori.

Gli argomenti spaziano dall’area amministrativa, al Marketing. In questo periodo spesso ricevo molte richieste di aiuto sulle normative vigenti nel settore della Bellezza e dell’Estetica.

Quindi mi sembrava giusto condividere con voi queste informazioni rispondendo ad ognuna di Voi attraverso una nuova rubrica periodica.

Un pò come la posta del cuore, con un’interazione diretta, dedicata ai singoli ma al tempo stesso al servizio di tutte.

Cos’è la certificazione CE?

Cominciamo dalla prima email.

Mi scrive Paola da Bergamo:

Sto cercando di informarmi riguardo la Hyaluron Pen.

L’azienda che mi ha contattato mi ha detto che con il certificato CE sono a posto con la normativa.

Risposta:

Allora Paola, non è così assolutamente! La certificazione CE non è l’unica documentazione di corredo di un dispositivo quando lo introduce all’interno del centro estetico. Prima di tutto chiariamo bene che cos’è una certificazione CE.

La certificazione CE è un certificato che l’azienda produttrice oppure il distributore autorizzato devono fornire obbligatoriamente a chi acquista il dispositivo/macchinario. Infatti ce l’ha il tostapane, ce l’ha il phon di casa e devono dunque averlo tutti i dispositivi che noi introduciamo nel nostro Centro Estetico. E’ un certificato che dichiara la conformità del dispositivo/macchinario alla normativa europea.

Posso usare la Hyaluron Pen?

Molto spesso questi certificati non ci sono o sono addirittura fasulli. Perciò bisogna anche verificarne la fonte. Con questo voglio dire che se ti affidi ad un dispositivo/macchinario che costa la metà del “fratello più blasonato”, ti si dovrebbe già accendere una lampadina.

Perché nel certificato di conformità sono specificate tutte le varie norme a cui il dispositivo è conforme.

Quindi la certificazione CE è indispensabile, ma non è l’unico requisito necessario.

Infatti se la tua Hyaluron Pen ha un certificato di conformità valido, non è detto che tu la possa utilizzare.

Infatti per poterla utilizzare le varie norme richiamate nel certificato di conformità devono corrispondere a quello che è scritto nel decreto 206/2015. Questo decreto che mi sentirete richiamare una miriade di volte (e che trovi inversione stampabile a fondo pagina) è la bibbia dell’estetista. In questo decreto sono compresi tutti i dispositivi che l’estetista può utilizzare nel Centro Estetico.

Se il dispositivo non è incluso nelle schede che compongono il decreto significa che quel dispositivo è fuorilegge!

Poichè la Hyaluron Pen non compare nel suddetto decreto, è anchessa fuorilegge!

Se ti dicono che la legge sta per uscire, benissimo…
…ti stanno dicendo che la legge non c’è, quindi per ora non puoi utilizzarla.

Mettici un bel mattone sopra e lavora secondo la norma.

Quindi anzi grazie per esserti informata prima di fare un passo falso perché farlo successivamente diventa troppo tardi.

Hyaluron Pen e prodotti da veicolare

Mi scrive Franca da Nola chiedendomi:

La Hyaluron Pen si può utilizzare con di prodotti cosmetici? Ho visto un servizio su Striscia la Notizia dove dicono che l’estetista non può utilizzare farmaci.

Risposta:

Franca già lo sai noi estetiste i farmaci non li possiamo utilizzare, ma facciamo un passo indietro. la Hyaluron Pen è nata qualche anno fa per la somministrazione da parte del medico di farmaci. quindi viene utilizzata per portare nel derma papillare (in genere sono dei filler che essendo meno resistenti, hanno una durata molto più breve). Quindi considerato che si tratta di farmaci, l’estetista non lo può utilizzare.

Se ti dicono che la Hyaluron Pen non somministra farmaci (per tranquillizzarti), ma dei cosmetici, tranquilla non devi stare assolutamente! Perché inserendo dei cosmetici, porteremmo in questo caso sotto pelle e quindi nel derma papillare ad una profondità che a noi assolutamente vietata un materiale (cosmetico), che per sua definizione deve lavorare sulla superficie.

Diciamo che un prodotto cosmetico (in quanto tale) è sicuro perché il suo indice di pericolosità è molto basso. Pertanto non sono obbligatori per le aziende produttrici determinati test che sono invece previsti per legge nel caso di un farmaco.

Il farmaco infatti deve essere testato, studiato, poi seguono una serie di follow up, perchè interagisce a livello di molecolare in maniera completamente diversa.

Quindi, se ti dicono tranquilla fatti furba:

  • Se ti suggeriscono di usare ad una determinata profondità un cosmetico, assolutamente no! Il cosmetico, come detto sopra, a quella profondità non lo devi mandare!
  • Se ti dicono tranquilla tanto è un farmaco (quindi è sicuro), ugualmente non puoi usarlo in quanto trattasi di un farmaco.

In Italia tutto ciò è già chiaro, poichè semplicemente la Hyaluron Pen non è inclusa nel decreto 206/2015.

Per trasmetterti la necessità di elevare l’attenzione su questo dispositivo, anche agli altri stati hanno dovuto alzare le antenne di fronte a questo strumento.

In canada per esempio, da maggio 2019 il Ministero della Salute ha chiesto a tutte le aziende di non vendere più la Hyaluron Pen alle estetiste ed ha avvisato le estetiste che non devono assolutamente acquistarla.

Quali danni può causare la Hyaluron Pen?

Perché secondo quanto riportato da un’informativa del governo canadese “i rischi di potenziali effetti sono:

  1. Reazioni infiammatorie da parte della cute;
  2. Ematomi con fuoriuscita di sangue e di versamenti;
  3. ascessi con complicanze da di addirittura livello batterico (con presenza di lividi sulla pelle).

l’uso improprio di questo dispositivo può includere questi rischi addizionali:

  1. Infezioni batteriche o micotiche per contaminazione durante il riempimento cutaneo.
  2. Diffusione di malattie tra tra un cliente l’altro (perché il dispositivo si utilizza su più persone).
  3. Danni alla pelle, agli occhi o ai vasi sanguigni, dovuti o un’eccessiva pressione ad errore umano (quindi un errore da parte dell’operatore)”.

Conclusioni

Dunque, il fatto che non abbia aghi, non significa che non sia pericoloso.

Il nostro decreto non comprende questa Hyaluron Pen, quindi non si può assolutamente utilizzare!

Spero di aver finalmente risposto in maniera esaustiva a franca ed a tutte coloro che sono ancora “borderline” e stanno cercando di capire se la si possa o meno utilizzare.

A breve vi darò anche altre notizie. Intanto vale la pena ricordare che una brava estetista non deve utilizzare dispositivi pericolosi. Deve lavorare per dare benessere alle proprie Clienti, migliorarne l’aspetto estetico senza giocare a fare il dottore.

Mettere a rischio la salute delle vostre Clienti non vi rende migliori. Vi Rende soltanto delle pessime estetiste.

Se volete contattarmi, scrivetemi su info@wellnessproject.eu oppure lasciate nell’area commenti sottostante i vostri dubbi. Vi risponderò personalmente.

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