Dal 1° maggio 2026 sono entrate ufficialmente in vigore le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento UE 2026/78, che aggiorna il Regolamento CE n. 1223/2009 sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.
Si tratta di un aggiornamento importante che impatta direttamente anche il lavoro quotidiano delle estetiste, introducendo nuove restrizioni su alcune sostanze comunemente utilizzate nei cosmetici professionali e retail.
Stop immediato ai prodotti non conformi
Uno degli aspetti più critici della normativa è l’assenza di un periodo di transizione. Dal 1° maggio 2026:
È vietata l’immissione sul mercato di prodotti non conformi
È vietata anche la messa a disposizione (vendita e utilizzo)
I prodotti non conformi non possono più essere utilizzati in cabina
Questo significa che ogni centro estetico deve aver già verificato la conformità dei prodotti presenti in istituto.
<Argento nei cosmetici: cosa cambia davvero
La modifica più rilevante per il settore estetico riguarda la sostanza “argento”, utilizzata come colorante minerale per effetti:
metallici
specchiati
brillanti
Tipicamente presente in:
smalti
gel unghie
ombretti
creme decorative
L’argento è stato classificato come tossico per la riproduzione quando presente in determinate forme particellari.
Nuove restrizioni
Le nuove disposizioni prevedono:
Divieto totale nei prodotti per unghie (smalti, gel, soak-off, ecc.)
Limiti di concentrazione nei prodotti per occhi e labbra
Utilizzo consentito solo entro parametri molto specifici
Tradotto in pratica: molti prodotti unghie effetto metallico potrebbero non essere più utilizzabili.
Hexyl Salicylate: limiti più stringenti
L’Hexyl Salicylate (2-idrossibenzoato di esile) è una sostanza profumante molto diffusa.
Si trova in:
profumi e fragranze idroalcoliche
shampoo e bagnoschiuma
detergenti mani
creme e lozioni corpo
La normativa introduce limiti di concentrazione più rigidi, differenziati in base alla tipologia di prodotto:
prodotti a risciacquo (rinse-off)
prodotti leave-on (creme, oli, lozioni)
Per le estetiste questo significa prestare attenzione soprattutto ai prodotti utilizzati nei trattamenti corpo e nei protocolli spa.
Bifenil-2-olo e sodio: nuove restrizioni
Anche il Bifenil-2-olo e il suo sale sodico, utilizzati come conservanti antimicrobici, sono stati oggetto di revisione.
Le nuove restrizioni riguardano:
concentrazioni ammesse
modalità di utilizzo
sicurezza complessiva del prodotto
Questa modifica impatta principalmente prodotti conservati a lungo o multiuso.
Cosa deve fare subito un centro estetico
Per essere in regola ed evitare sanzioni, è fondamentale agire immediatamente:
Verificare le schede tecniche (INCI) di tutti i prodotti
Contattare i fornitori per dichiarazioni di conformità aggiornate
Eliminare prodotti contenenti argento destinati alle unghie
Controllare fragranze e cosmetici corpo con Hexyl Salicylate
Aggiornare i protocolli di trattamento
Un esempio pratico
Se utilizzi uno smalto effetto specchio o metal chrome:
Prima del 1° maggio 2026 era conforme
Dopo il 1° maggio 2026 potrebbe essere vietato se contiene argento
Questo significa che non solo non puoi venderlo, ma nemmeno utilizzarlo in cabina.
Conclusione operativa
Il Regolamento (UE) 2026/78 segna un cambio netto: non è solo un aggiornamento tecnico, ma un OBBLIGO IMMEDIATO di adeguamento.
Per le estetiste significa una cosa semplice ma fondamentale: non basta più fidarsi del prodotto, bisogna verificarlo.
Chi lavora in modo professionale oggi deve integrare la conformità normativa nella gestione quotidiana del centro estetico.
Perché da oggi, un prodotto non conforme non è solo un rischio… è una violazione
Spesso si pensa che vendere integratori in un centro estetico sia semplice come mettere una nuova crema viso in esposizione. In realtà non funziona così. Nel momento in cui inizi a vendere prodotti da ingerire, non sei più soltanto nel mondo dell’estetica ma entri anche nell’ambito del commercio alimentare, con regole, controlli e responsabilità molto più precise.
Perché non è come vendere cosmetici
La differenza è sostanziale. Un cosmetico resta un prodotto estetico, viene considerato (ed in effetti è) parte integrante del trattamento; un integratore, invece, è a tutti gli effetti un alimento. In questo caso non basta avere il prodotto giusto o affidarsi al fornitore che ti propone una linea “pronta da vendere”. È importantissimo il corretto inquadramento dell’attività, sia dal punto di vista amministrativo sia da quello igienico-sanitario.
Per questo sono necessarie autorizzazioni comunali, ponendo attenzione agli spazi e alla formazione adeguata del personale. In altre parole, non è una semplice aggiunta commerciale: è un’attività che va impostata bene fin dall’inizio.
I requisiti per vendere integratori
Per vendere integratori in modo regolare è necessario possedere un requisito professionale valido per il settore alimentare. a qualifica di estetista, da sola, non basta automaticamente. servono titoli utili (diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti), oppure un’esperienza documentabile nel settore alimentare. Se non rientri in queste casistiche, di solito entra in gioco il corso SAB.
Quando il corso SAB diventa necessario
Il corso SAB è l’abilitazione che viene richiesta più spesso a chi non possiede già un requisito professionale valido. Il nome può trarre in inganno, perché sembra legato solo a bar e ristorazione, ma in realtà riguarda la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande. Proprio per questo viene spesso usato come riferimento anche per regolarizzare la vendita di integratori.
Formazione aziendale e corso SAB non sono la stessa cosa
Qui è facile fare confusione. Se il fornitore ti propone un corso sul prodotto, quello può essere molto utile, anzi spesso è quasi indispensabile per capire bene cosa stai vendendo e come presentarlo alle clienti. Però non è il titolo che ti mette in regola con la legge.
Il corso aziendale serve a formarti sul prodotto. Il corso SAB, invece, è ciò che può consentirti di operare legalmente nella vendita. Sono due livelli diversi, con due funzioni diverse, e non vanno mai confusi. Anche perché, in caso di controllo, la responsabilità resta comunque tua.
SCIA, SUAP e notifica sanitaria
Quando hai deciso di partire davvero, non basta sistemare lo scaffale o inserire i prodotti in reception. Serve un passaggio amministrativo preciso: la SCIA al Comune, normalmente tramite SUAP. A questo si possono aggiungere la notifica sanitaria e una relazione tecnica che descriva bene l’attività, i locali e la parte dedicata alla vendita.
Questo è il punto in cui l’attività di centro estetico si arricchisce di una funzione commerciale vera e propria. Non si tratta solo di “vendere qualcosa in più”, ma di dichiarare correttamente una nuova modalità operativa. È necessaria quindi una pratica comunale coerente con l’attività svolta e con lo spazio destinato alla vendita.
Richiedere il Codice ATECO per vendere integratori in un centro estetico
Se la vendita di integratori diventa abituale e continuativa all’interno del centro estetico, può essere necessario valutare un Codice ATECO secondario legato al commercio di prodotti alimentari. Il codice principale del centro resta quello dei servizi estetici, ma questa attività aggiuntiva deve risultare coerente anche dal punto di vista fiscale e camerale.
È un passaggio che spesso viene trascurato, perché ci si concentra solo sul prodotto o sulla SCIA. Invece è importante che il tuo commercialista verifichi se l’attività di vendita richiede un’integrazione della posizione fiscale. Le fonti più recenti sul tema segnalano proprio la necessità di aggiornare o integrare il codice ATECO quando la vendita di integratori assume un peso reale all’interno del centro.
HACCP e conservazione dei prodotti
Anche se gli integratori sono confezionati, non per questo puoi trattarli come semplici oggetti da esposizione. La conservazione deve essere ordinata, controllata e coerente con la natura del prodotto. Scadenze, calore, umidità e pulizia degli spazi diventano aspetti da gestire con attenzione.
Per questo è necessario predisporre un piano HACCP o comunque un sistema di autocontrollo adeguato alla vendita di prodotti alimentari. Non è una formalità da archiviare in un cassetto: serve a dimostrare che i prodotti vengono gestiti in modo corretto e sicuro. Ecco perché viene raccomandato l’utilizzo di un manuale o di un sistema di autocontrollo coerente con l’attività.
Attenzione a come comunichi il prodotto
Un altro punto fondamentale riguarda il modo in cui presenti gli integratori. Qui il rischio non è solo burocratico, ma anche comunicativo. Non puoi promettere effetti miracolosi, non puoi attribuire al prodotto poteri terapeutici e non puoi usare messaggi che vadano oltre i claim consentiti.
In pratica, la comunicazione deve restare corretta, misurata e conforme alle indicazioni autorizzate. È un aspetto molto importante, soprattutto in un centro estetico dove il confine tra benessere, risultato estetico e promessa commerciale è facile da oltrepassare. Ricorda che la tua comunicazione deve restare entro i limiti consentiti e non trasformarsi in promesse di cura.
Da dove partire, concretamente
Se vuoi inserire gli integratori nel tuo centro estetico, la cosa migliore è procedere con calma e in ordine. Prima di tutto devi capire se il tuo titolo di studio o la tua esperienza ti rendono già abilitata. Se non è così, devi valutare il corso SAB.
Poi bisogna verificare la parte amministrativa: SCIA, eventuale notifica sanitaria, posizione fiscale e possibile aggiornamento del Codice ATECO. Solo dopo ha senso occuparsi della gestione degli spazi, dell’autocontrollo e della comunicazione del prodotto. Partire bene all’inizio ti evita errori, correzioni successive e, soprattutto, problemi in caso di controlli.
predisporre correttamente la gestione igienico-sanitaria e la conservazione dei prodotti.
FAQ
Un’estetista può vendere integratori?
Sì, ma solo se possiede un requisito professionale valido per il settore alimentare oppure se ottiene l’abilitazione necessaria, come il corso SAB
Serve la SCIA per vendere integratori in un centro estetico?
Sì, la SCIA al Comune tramite SUAP è uno dei passaggi richiesti per avviare la vendita al dettaglio.
Il corso del fornitore basta per essere in regola?
No, la formazione aziendale è utile per conoscere il prodotto, ma non sostituisce il requisito professionale o il corso SAB.
Serve l’HACCP anche per integratori confezionati?
Sì, perché la vendita richiede comunque una gestione igienico-sanitaria corretta e un sistema di autocontrollo adeguato.
Conclusione
Vendere integratori in un centro estetico può essere una bella opportunità, sia per ampliare l’offerta sia per aumentare il valore percepito del tuo lavoro. Però va fatto con criterio. Non basta scegliere un buon prodotto: bisogna anche inquadrarlo correttamente, dichiararlo bene e gestirlo adeguatamente.
Quando la parte burocratica è chiara fin dall’inizio, tutto diventa più semplice, più professionale e anche più tranquillo da gestire nel tempo.
La criolipolisi è legale in estetica? Cosa dice davvero la legge (e perché molti centri stanno rischiando)
Negli ultimi anni la criolipolisi è diventata uno dei trattamenti più richiesti nel mondo dell’estetica. Promessa semplice, forte appeal commerciale, risultati visibili: il mix perfetto per attirare clienti.
Ma c’è un problema che pochi affrontano con chiarezza: in Italia, la criolipolisi non è una tecnologia autorizzata per l’utilizzo nei centri estetici. E ignorarlo può avere conseguenze molto più serie di quanto si pensi.
Il punto normativo: cosa prevede il D.M. 206/2015
Il riferimento normativo per le apparecchiature utilizzabili in estetica è il D.M. 206/2015, che definisce in modo preciso quali tecnologie possono essere impiegate dall’estetista.
La criolipolisi non compare tra queste. Questo non è un dettaglio tecnico, ma un confine giuridico chiaro: significa che il trattamento rientra nell’ambito medico e non estetico.
Tradotto in termini pratici, utilizzare una criolipolisi in un centro estetico equivale a operare al di fuori delle competenze previste dalla legge e commettere dei reati penali, come lesioni colpose e l’abuso della professione medica.
Il grande equivoco: “Se è in vendita, è legale”
Molti professionisti arrivano alla criolipolisi (e non solo) attraverso un ragionamento semplice: se un macchinario è venduto liberamente, allora il suo utilizzo deve essere consentito.
È qui che nasce l’errore.
La vendita di un dispositivo non determina automaticamente la sua liceità d’uso in un determinato contesto professionale. Questo vuol dire che un’apparecchiatura può essere acquistata, ma non necessariamente utilizzata legalmente in un centro estetico.
Alcuni venditori sfruttano proprio questa ambiguità.
Mostrano altri centri che la utilizzano, normalizzano la pratica e spostano l’attenzione sul potenziale guadagno. È un meccanismo psicologico molto efficace: quando qualcosa sembra diffuso, il cervello abbassa la percezione del rischio.
Ma la legge non funziona per percezione.
Responsabilità: chi paga davvero
Uno degli aspetti più sottovalutati riguarda la responsabilità. In caso di controlli o, peggio, di danni al cliente, la responsabilità ricade esclusivamente su chi esegue il trattamento.
Non sul venditore.
Non sul produttore.
Non su “chi lo fa da anni”.
Su di te.
Questo comporta rischi concreti:
Responsabilità civile e penale
Possibile scopertura assicurativa
Sanzioni e sospensione dell’attività
È un punto cruciale: quando si esce dal perimetro normativo, si esce anche dalle tutele.
Non basta aver fatto firmare un consenso informato in questo caso, perché questo macchinario in un centro estetico non deve starci a prescindere.
I rischi clinici: non è un trattamento “soft”
Spesso la criolipolisi viene comunicata come una soluzione non invasiva e sicura. In realtà, si tratta di un processo che agisce sul tessuto adiposo attraverso il freddo controllato. E non parliamo di pochi gradi sottozero, ma temperature bassissime.
Se gestita in modo improprio o fuori da un contesto medico, può comportare complicanze rilevanti:
Ustioni da freddo
Danni ai nervi periferici
Necrosi del tessuto
Questi non sono semplici effetti collaterali estetici, ma eventi clinici che richiedono competenze sanitarie per essere gestiti.
Ed è proprio questo il motivo per cui la tecnologia non è inclusa tra quelle estetiche.
Il vero tema: posizionamento e fiducia
Oggi il mercato dell’estetica sta cambiando rapidamente.
Da una parte ci sono operatori che inseguono trattamenti “di tendenza”, spesso senza valutare a fondo implicazioni legali e sanitarie. Dall’altra ci sono professionisti che costruiscono il proprio valore su sicurezza, conformità e trasparenza.
Nel breve periodo, entrambe le strade possono sembrare valide.
Ma nel lungo periodo, solo una costruisce un business solido.
Il cliente moderno è molto più sensibile di quanto sembri: anche quando non conosce la normativa, percepisce il livello di professionalità, sicurezza e affidabilità di un centro., e qualche domanda se la fa.
Questa percezione guida le sue scelte.
Legalità come leva di marketing
Essere a norma non è un limite operativo, è un posizionamento strategico.
Significa poter comunicare con autorevolezza, ridurre i rischi, aumentare la fiducia e distinguersi in un mercato sempre più affollato e confuso.
In un contesto in cui molti promettono risultati, chi garantisce sicurezza ha un vantaggio competitivo reale. Non sta perdendo clienti, ma esattamente il contrario.
Conclusione
La criolipolisi non è semplicemente “un trattamento in più”. È oltre linea di confine tra estetica e ambito medico, tra scelta consapevole e rischio sottovalutato.
In un settore dove la fiducia è tutto, rispettare la legge non è solo un obbligo, È una strategia.
Proteggere i clienti significa proteggere il proprio business. Sempre.
FONTI
F Caso studio PubMed (2017): Frostbite con necrosi sostanziale del fianco dopo criolipolisi in salone di bellezza. Caso studio PMID: 28379099
Secondo il Regolamento sui cosmetici, i prodotti cosmetici sono “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;”.
DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI FARMACI
Sul sito salute.gov, fonte ufficiale italiana di riferimento, i termini “farmaco”, “medicinale”e “prodotto medicinale” sono stati usati nel corso degli anni come sinonimi; di recente si è preferito usare il termine medicinale, impiegato anche nelle direttive comunitarie che disciplinano questo settore. Si intende per medicinale:
ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
I medicinali non hanno limitazioni in merito alla sede di applicazione e alla forma di somministrazione.
Possono distinguersi in:
Medicinali preparati in farmacia (galenici) che a loro volta sono suddivisi in
– formule magistrali se preparati in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente
– formule officinali se preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea Europea o della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia.
Medicinali di origine industriale: ovvero medicinali per uso umano, preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un processo industriale, che hanno una propria denominazione, che può essere un nome di fantasia non confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, cioè del responsabile della commercializzazione del medicinale.
Sono inoltre classificati in:
OTC (Over The Counter): farmaci da banco o automedicazione
OP (con Obbligo di Prescrizione): dispensabili solo dietro presentazione di ricetta medica
SOP (Senza Obbligo di Prescrizione): dispensabili dal farmacista.
L’immissione in commercio di ogni medicinale di origine industriale deve essere autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o dall’Agenzia Europea per i medicinali (EMEA).
COSA PUO’ FARE L’ESTETISTA
La Legge sull’Estetica (L. 1/90), la normativa di riferimento per il settore e definisce senza lasciare adito ad alcun dubbio, cosa e come un’estetista deve esercitare la professione.
Nello specifico vediamo cosa dice l’articolo 1
art. 1. 1 . l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
1.2 . tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713
1. 3 . sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
A COSA PRESTARE MOLTA ATTENZIONE
Negli ultimi anni vengono immessi in commercio nel settore estetico molti prodotti che non sono assolutamente cosmetici ma medicinali.
Purtroppo, molte estetiste li utilizzano convinte di poterlo fare, ignorando, o peggio ancora, senza darsi pensiero che stanno commettendo un gravissimo illecito.
Il fatto che molte colleghe utilizzino un farmaco o che le aziende venditrici le rassicurino che non ci saranno problemi, pare legittimarle a fare altrettanto, ma non è così.
Utilizzare in estetica un prodotto che ha finalità terapeutiche (tale è appunto il farmaco) è reato penale.
L’articolo 340 del c.p. dice chiaramente:
“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.”
Per essere più chiari, i prodotti più comunemente utilizzati sono: anestetici locali, farmaci ad azione antiinfiammatoria e/o antibatterica e filler.
A questo si aggiunge poi l’uso di macchinari elettromedicali, ma ne parleremo in altro articolo dedicato.
Quindi fai attenzione: se sei estetista ricordati che non puoi utilizzare né veicolare farmaci!
PRINCIPIO ATTIVO O SOSTANZA FUNZIONALE?
Spesso usati erroneamente come sinonimi, sono invece due cose diverse.
Il principio attivo è la componente biochimica farmacologicamente attiva da cui dipende la sua azione curativa, il medicinale vero e proprio.
Sperimentazione, commercializzazione e modo d’uso sono definiti dall’Agenzia Italiana del Farmaco.
La sostanza funzionale (di origine vegetale, animale, minerale o sintetica) è quell’ingrediente che garantisce una funzione specifica (protezione, idratazione, nutrizione, filtro…) ad una certa formulazione per migliorare la superficie su cui viene applicato. Non ha proprietà terapeutiche.
NEL PROSSIMO ARTICOLO APPROFONDIREMO L’ARGOMENTO, vedremo quali danni possono causare i cosmetici e quali sostanze sono vietate al loro interno.
SEGUICI!
Se hai domande specifiche o vuoi esprimere la tua opinione scrivi nei commenti qui sotto, sarà un piacere risponderti. Grazie!
Al Macrolotto Zero di Prato, in data 1 febbraio 2021, è stato effettuato un controllo presso due centri estetici, nei quali sono stati reperiti prodotti cosmetici con etichettatura non a norma. Alle due estetiste sono stati sequestrati dalla polizia municipale 160 smalti per unghie, 96 ciglia sintetiche ed altri prodotti per la cura del viso, privi di etichettatura o riportante solo ideogrammi cinesi, in violazione della normativa europea. Essa prevede, tra l’altro:– l’indicazione del nome o la ragione sociale del produttore– il numero di lotto di fabbricazione per identificare il prodotto cosmetico– gli ingredienti (lista INCI) – la data di durata di conservazione minima del prodotto dopo l’apertura (PAO). Ciascuna delle titolari delle due attività è stata sanzionata con un verbale da mille euro e con il sequestro amministrativo dei prodotti.
SAI COS’E’ ESATTAMENTE UN COSMETICO?
Sempre sul sito salute.gov, fonte ufficiale italiana di riferimento, il prodotto cosmetico viene così definito: “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
“Una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano NON E’ CONSIDERATA PRODOTTO COSMETICO.”
Approfondiremo meglio questo aspetto nel prossimo articolo, ma andiamo oltre…
L’ETICHETTA COSMETICA SECONDO LA LEGGE
Purtroppo frequentemente viene sottovalutata l’importanza dell’etichetta di un cosmetico. Ultimamente stanno uscendo sul mercato diverse aziende che propongono prodotti cosmetici, spesso low cost, talvolta realizzati con il brand del centro stesso. Se tutto questo si svolge nel rispetto delle norme ben venga, ma è bene controllare scrupolosamente ogni aspetto, poiché la legge, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1223/2009, è molto severa, e altrettanto lo sono sanzioni.
A COSA PRESTARE ATTENZIONE
Oltre a quanto indicato poc’anzi, è importante ricordare che tutti i cosmetici commercializzati all’interno della Comunità Europea, devono avere l’etichetta in lingua italiana (o essere accompagnati dalla traduzione), ed essere notificati al CPNP tramite notifica telematica come chiaramente indicato sul sito salute.gov.it.
Per ogni singola referenza è sempre necessario predisporre la Documentazione Informativa sul Prodotto (PIF – Product Information File) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento 1223/2009, e in particolare occorre effettuare e documentare verifiche su:
stabilità e compatibilità
impurezze delle materie prime e del packaging
calcolo del Margin of Safety (MOS)
valutazioni e calcoli sul livello di esposizione
obbligo di conduzione del challenge test
valutazioni sulle prove di efficacia
analisi statistica dei possibili effetti indesiderati
Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico alla normativa, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell’immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell’allegato I. Nel momento in cui sull’etichetta compare solo il nome del Centro estetico, e non del produttore, la figura del responsabile ricade su di esso. E’ sempre consigliabile quindi verificare che questi documenti siano stati prodotti dal terzista e non limitarsi ad andare “a fiducia”.
L’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
Non di rado si legge di prodotti cosmetici dotati di autorizzazione ministeriale, che però, ahimè, per il cosmetico non esiste.Prima dell’11 luglio 2013 (data ultima per l’entrata in vigore del citato regolamento 1223/2009) i prodotti cosmetici andavano notificati al Ministero della Salute e all’ASL di competenza, ed entro 30 giorni, salvo obiezioni da parte di una delle due parti, si potevano immettere in commercio (valeva il silenzio assenso). Ma questo oggi non avviene più. Diverso invece il discorso per i FARMACI, che per essere commercializzati in Italia devono aver ottenuto il rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) da parte dell’AIFA o della Commissione Europea. L’AIC viene rilasciata a seguito di una valutazione scientifica dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale. Esiste poi il “codice ministeriale prodotto”, che è il numero che il Ministero della Salute assegna ad ogni farmaco quando viene registrato prima di essere messo in commercio. Il codice del prodotto deve essere obbligatoriamente indicato su tutte confezioni dei farmaci stessi. Quindi fai attenzione: se sei estetista ricordati che non puoi utilizzare né veicolare farmaci!
NEL PROSSIMO ARTICOLO APPROFONDIREMO L’ARGOMENTO, vedremo quali errori non commettere per evitare sanzioni e molto altro ancora.
SEGUICI!
La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è pari al 47,1617 per cento. La nuova percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.