da admin | Giu 22, 2020 | Normativa
COSA DICE LA LEGGE

Per il settore di impiego dei prodotti vernicianti per edilizia esistono gruppi di norme dedicate ai prodotti utilizzati, sia per interno sia per esterno, che classificano tali prodotti e specificano i metodi per la misurazione delle loro caratteristiche facendo riferimento ad altre norme tecniche.
Questo vale sia per l’utilizzo professionale che domestico.
COSA DICONO LE NORME
Gli argomenti delle norme sono diversi. I principali sono:
– la descrizione di un procedimento di misura (nel settore pitture e vernici sono le più utilizzate);
– l’indicazione dei requisiti minimi di un prodotto, specificando quali sono i metodi da utilizzare per la loro misurazione;
– i temi di carattere generale, come per esempio il Sistema di Gestione della Qualità.
Le norme EN, ISO e EN ISO (e le UNI che le hanno recepite) sono sottoposte ogni 5 anni ad una revisione, il cui risultato può essere la conferma della norma, o una sua modifica, o la sua abolizione se ritenuta inutile o superata. Inoltre è facoltà di ogni Organismo di normazione di modificare o abolire qualsiasi norma nazionale da esso emessa.
Ogni norma riporta una data, che è quella dell’emissione o dell’ultima revisione.
Pertanto, nel citare una di queste norme occorre verificarne la validità (per esempio, nel caso di norme UNI consultando il catalogo sul sito internet www.uni.com) oppure citarne la data. In assenza si intende che è valida, a tutti gli effetti, l’ultima edizione.
Le pitture per interno fanno capo a due norme: una europea, UNI EN 13300 ed una nazionale, UNI 10795.
Ognuna descrive metodi di prova per definire le stesse o diverse caratteristiche, è quindi possibile scegliere fra le due Norme quella più idonea alle proprie esigenze.
Ma serve una pittura speciale nel centro estetico?
E’ ovvio che nella scelta della pittura delle pareti è bene optare per quelle
-
- lavabili (resistenza al lavaggio, norma UNI 10560 e resistenza allo strofinamento ad umido, norma UNI EN ISO 11998)
- resistenti al vapore, se lo utilizzi in qualche forma, che sia vapozono, doccia calda in cabina o sauna (permeabilità al vapore acqueo, norma UNI EN ISO 7783)
- resistenti allo sporco, per evitare che trattengano polvere (presa di sporco, norma UNI 10792)
- antimuffa (resistenza alla muffa, norma UNI 11021 app. C)
- antinquinamento indoor, ovvero a basso contenuto di composti organici volatili, chiamati COV, presenti in colle e vernici (norma ISO 16000 e Direttiva Europea 2004/42/CE, recepita dal D.L. 161/2006).
Queste indicazioni sono sempre riportate in etichetta, quindi non devi fare strane e complicate ricerche, stai tranquilla.
Come detto prima, le informazioni di cui sopra valgono a prescindere dal locale che desideri tinteggiare, per avere un ambiente più salubre.
Particolare attenzione devi prestare per la sala tatuaggi. Soprattutto per questo, ma non solo, ti consiglio di fare riferimento alla tua ASL di competenza, rammentando che valgono anche le disposizioni locali (es. regionali o comunali) del “Regolamento locale di igiene tipo“.
E la certificazione?
C’è solo un settore in cui questa certificazione è necessaria, ed è quello alimentare e produttivo che, come previsto dal Regolamento CE 852/2004, adotta il sistema sistema HACCP, un sistema di autocontrollo igienico degli operatori nel settore, un vero protocollo per la prevenzione di problemi igienico-sanitari a tutela dei consumatori.
Per questa ragione le pitture utilizzate in questi settori devono essere conformi alla norma UNI 11021 che si applica ai prodotti e sistemi di pitturazione di pareti e soffitti degli ambienti delle industrie alimentari ove siano presenti alimenti per cui la legislazione vigente specifica le esigenze igieniche.
Ma tu ti occupi di estetica!
Concludendo
Quando ritinteggi il tuo istituto, scegli la vernice ponendo attenzione alle caratteristiche che ti ho indicato.
Se vuoi essere precisa (un po’ troppo in verità) tieni da parte l’etichetta della vernice utilizzata o scarica da internet la scheda tecnica dal sito del produttore… cose che nessuno ti chiederà mai 😃
Hai già abbastanza cose di cui preoccuparti, ti mancava solo la vernice! 🙈
Per ulteriori approfondimenti puoi scaricare la LINEA GUIDA DI FEDERCHIMICA-AVISA
da admin | Dic 30, 2019 | Benessere, Conto economico, Etica, Marketing, Normativa
Perchè Questa Rubrica?

Ricevo quotidianamente contatti via email, piuttosto che telefonici e Whatsapp da parte di centri estetici, che mi chiedono un consiglio su quello che riguarda diversi settori.
Gli argomenti spaziano dall’area amministrativa, al Marketing. In questo periodo spesso ricevo molte richieste di aiuto sulle normative vigenti nel settore della Bellezza e dell’Estetica.
Quindi mi sembrava giusto condividere con voi queste informazioni rispondendo ad ognuna di Voi attraverso una nuova rubrica periodica.
Un pò come la posta del cuore, con un’interazione diretta, dedicata ai singoli ma al tempo stesso al servizio di tutte.
Cos’è la certificazione CE?
Cominciamo dalla prima email.
Mi scrive Paola da Bergamo:
Sto cercando di informarmi riguardo la Hyaluron Pen.
L’azienda che mi ha contattato mi ha detto che con il certificato CE sono a posto con la normativa.
Risposta:
Allora Paola, non è così assolutamente! La certificazione CE non è l’unica documentazione di corredo di un dispositivo quando lo introduce all’interno del centro estetico. Prima di tutto chiariamo bene che cos’è una certificazione CE.
La certificazione CE è un certificato che l’azienda produttrice oppure il distributore autorizzato devono fornire obbligatoriamente a chi acquista il dispositivo/macchinario. Infatti ce l’ha il tostapane, ce l’ha il phon di casa e devono dunque averlo tutti i dispositivi che noi introduciamo nel nostro Centro Estetico. E’ un certificato che dichiara la conformità del dispositivo/macchinario alla normativa europea.
Posso usare la Hyaluron Pen?
Molto spesso questi certificati non ci sono o sono addirittura fasulli. Perciò bisogna anche verificarne la fonte. Con questo voglio dire che se ti affidi ad un dispositivo/macchinario che costa la metà del “fratello più blasonato”, ti si dovrebbe già accendere una lampadina.
Perché nel certificato di conformità sono specificate tutte le varie norme a cui il dispositivo è conforme.
Quindi la certificazione CE è indispensabile, ma non è l’unico requisito necessario.
Infatti se la tua Hyaluron Pen ha un certificato di conformità valido, non è detto che tu la possa utilizzare.
Infatti per poterla utilizzare le varie norme richiamate nel certificato di conformità devono corrispondere a quello che è scritto nel decreto 206/2015. Questo decreto che mi sentirete richiamare una miriade di volte (e che trovi inversione stampabile a fondo pagina) è la bibbia dell’estetista. In questo decreto sono compresi tutti i dispositivi che l’estetista può utilizzare nel Centro Estetico.
Se il dispositivo non è incluso nelle schede che compongono il decreto significa che quel dispositivo è fuorilegge!
Poichè la Hyaluron Pen non compare nel suddetto decreto, è anchessa fuorilegge!
Se ti dicono che la legge sta per uscire, benissimo…
…ti stanno dicendo che la legge non c’è, quindi per ora non puoi utilizzarla.
Mettici un bel mattone sopra e lavora secondo la norma.
Quindi anzi grazie per esserti informata prima di fare un passo falso perché farlo successivamente diventa troppo tardi.
Hyaluron Pen e prodotti da veicolare
Mi scrive Franca da Nola chiedendomi:
La Hyaluron Pen si può utilizzare con di prodotti cosmetici? Ho visto un servizio su Striscia la Notizia dove dicono che l’estetista non può utilizzare farmaci.
Risposta:
Franca già lo sai noi estetiste i farmaci non li possiamo utilizzare, ma facciamo un passo indietro. la Hyaluron Pen è nata qualche anno fa per la somministrazione da parte del medico di farmaci. quindi viene utilizzata per portare nel derma papillare (in genere sono dei filler che essendo meno resistenti, hanno una durata molto più breve). Quindi considerato che si tratta di farmaci, l’estetista non lo può utilizzare.
Se ti dicono che la Hyaluron Pen non somministra farmaci (per tranquillizzarti), ma dei cosmetici, tranquilla non devi stare assolutamente! Perché inserendo dei cosmetici, porteremmo in questo caso sotto pelle e quindi nel derma papillare ad una profondità che a noi assolutamente vietata un materiale (cosmetico), che per sua definizione deve lavorare sulla superficie.
Diciamo che un prodotto cosmetico (in quanto tale) è sicuro perché il suo indice di pericolosità è molto basso. Pertanto non sono obbligatori per le aziende produttrici determinati test che sono invece previsti per legge nel caso di un farmaco.
Il farmaco infatti deve essere testato, studiato, poi seguono una serie di follow up, perchè interagisce a livello di molecolare in maniera completamente diversa.
Quindi, se ti dicono tranquilla fatti furba:
- Se ti suggeriscono di usare ad una determinata profondità un cosmetico, assolutamente no! Il cosmetico, come detto sopra, a quella profondità non lo devi mandare!
- Se ti dicono tranquilla tanto è un farmaco (quindi è sicuro), ugualmente non puoi usarlo in quanto trattasi di un farmaco.
In Italia tutto ciò è già chiaro, poichè semplicemente la Hyaluron Pen non è inclusa nel decreto 206/2015.
Per trasmetterti la necessità di elevare l’attenzione su questo dispositivo, anche agli altri stati hanno dovuto alzare le antenne di fronte a questo strumento.
In canada per esempio, da maggio 2019 il Ministero della Salute ha chiesto a tutte le aziende di non vendere più la Hyaluron Pen alle estetiste ed ha avvisato le estetiste che non devono assolutamente acquistarla.
Quali danni può causare la Hyaluron Pen?
Perché secondo quanto riportato da un’informativa del governo canadese “i rischi di potenziali effetti sono:
- Reazioni infiammatorie da parte della cute;
- Ematomi con fuoriuscita di sangue e di versamenti;
- ascessi con complicanze da di addirittura livello batterico (con presenza di lividi sulla pelle).
l’uso improprio di questo dispositivo può includere questi rischi addizionali:
- Infezioni batteriche o micotiche per contaminazione durante il riempimento cutaneo.
- Diffusione di malattie tra tra un cliente l’altro (perché il dispositivo si utilizza su più persone).
- Danni alla pelle, agli occhi o ai vasi sanguigni, dovuti o un’eccessiva pressione ad errore umano (quindi un errore da parte dell’operatore)”.
Conclusioni
Dunque, il fatto che non abbia aghi, non significa che non sia pericoloso.
Il nostro decreto non comprende questa Hyaluron Pen, quindi non si può assolutamente utilizzare!
Spero di aver finalmente risposto in maniera esaustiva a franca ed a tutte coloro che sono ancora “borderline” e stanno cercando di capire se la si possa o meno utilizzare.
A breve vi darò anche altre notizie. Intanto vale la pena ricordare che una brava estetista non deve utilizzare dispositivi pericolosi. Deve lavorare per dare benessere alle proprie Clienti, migliorarne l’aspetto estetico senza giocare a fare il dottore.
Mettere a rischio la salute delle vostre Clienti non vi rende migliori. Vi Rende soltanto delle pessime estetiste.
Se volete contattarmi, scrivetemi su info@wellnessproject.eu oppure lasciate nell’area commenti sottostante i vostri dubbi. Vi risponderò personalmente.
da admin | Ott 10, 2019 | Normativa
ATTENZIONE
Il materiale e le informazioni contenute nel presente articolo sono state elaborate soltanto a scopo informativo: non devono essere considerate consulenza, né costituiscono una relazione azienda-utente.
Si raccomanda, nella redazione del DVR, di farsi sempre assistere da un tecnico preposto che supervisioni e controfirmi il documento assumendosi la co-responsabilità delle informazioni in esso contenute.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni, anche nel caso tali errori o omissioni risultino da negligenza, caso fortuito o altra causa.
Cos’è il DVR?
Il D.V.R., Documento Valutazione dei Rischi, è un documento che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.
Nel DVR dovrà essere previsto un programma degli interventi che dovranno essere adottati per garantire i massimi standard di sicurezza dell’azienda.
Il DVR è una relazione tecnica che dovrà essere aggiornata periodicamente qualora vengano modificati i processi produttivi, avvengano infortuni significativi o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.
Le aziende devono obbligatoriamente redigerlo, custodirlo e esibirlo agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica.
Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo (“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).
Quali sono le aziende non obbligate alla sua tenuta?
Non sono obbligate a redigere il DVR le aziende che non hanno dipendenti (liberi professionisti e le imprese familiari che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile, ditte individuali, aziende con un solo socio lavoratore), eccetto le ss ed snc che devono sempre produrlo.
ATTENZIONE: dal 1 giugno 2013 l’obbligo è stato esteso a tutte le aziende in cui sia presente almeno un dipendente oltre al datore di lavoro.
Questo fa sì che il DVR sia obbligatorio anche per le aziende in cui l’unico lavoratore sia:
- Stagista;
- Soggetto sottoposto a formazione;
- Tirocinante;
- Lavoratore a chiamata;
- Socio lavoratore di azienda.
La copia originale del DVR firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.
Quali sono le figure chiave previste dalla legge?
Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.
Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione
dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
- Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori
e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
- Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione
dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.
A COSA SERVE E COME FUNZIONA
Il DVR è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda, con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione.
Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.
Cosa deve contenere il DVR?
Ai sensi dell’art 28 il DVR redatto a conclusione della valutazione deve, in primo luogo, riportare data certa (sia della valutazione che del documento), e poi essere comprensivo dei seguenti contenuti obbligatori:
- Relazione su tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute esistenti sul luogo lavoro;
- Relazione sulle modalità di individuazione dei rischi;
- Specificazione delle misure di prevenzione e protezione che si intende adottare;
- Descrizione delle procedure da mettere in atto, con l’indicazione di chi deve occuparsene;
- Individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi;
- Individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi;
- Individuazione delle mansioni richiedono specifiche competenze e formazione professionale;
- Valutazione relativa ai rischi per le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
- Menzione e valutazione dello stress correlato al lavoro;
Ai sensi dell’art 28 il DVR redatto a conclusione della valutazione deve, in primo luogo, riportare data certa (sia della valutazione che del documento), e poi essere comprensivo dei seguenti contenuti obbligatori:
- La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
- Il D. Lgs.81/08 assegna al datore di lavoro la responsabilità di tutti gli obblighi relativi all’attuazione del sistema di prevenzione e di tutela della sicurezza, distinguendo all’interno di questi tra obblighi proprio e indelegabili e obblighi delegabili, purché le deleghe rispettino precise modalità e requisiti (art. 16) e sempre restando in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilare sulla corretta attuazione delle figure delegate.
Il Datore di Lavoro
La figura del Datore di lavoro è centrale nel quadro normativo vigente.
E’ infatti responsabile di tutti gli obblighi relativi all’attuazione del sistema di prevenzione e di tutela della sicurezza.
Ecco quali sono i doveri del Datore di Lavoro:
- Obblighi di tutela verso i lavoratori nelle condizioni di lavoro normali e di emergenza;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- Richiedere l’osservanza delle norme di sicurezza vigenti;
- Adempiere agli obblighi di informazione formazione e addestramento dei lavoratori;
- Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- Vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- Far sì che soltanto i lavoratori ed egualmente formati addestrati accedano alle zone che li espongono al rischio grave e specifico;
- Adottare le opportune misure in caso di emergenza;
- Informare il più presto possibile lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato astenersi da chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave è immediato.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- La valutazione di tutti i rischi e le eventuali conseguenze;
- L’elaborazione del DVR.
Sanzioni per il Datore di Lavoro
È importante ricordare che la mancata, incompleta o non conforme alle indicazioni degli artt. 28 e 29 elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è punito con un’ammenda da € 2.000 a € 15.000. Inoltre:
- Ammenda da un minimo di € 2.000 fino ad un massimo di € 15.000, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;
- Sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina del RSPP;
- Modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.



I Lavoratori
Anche i Lavoratori hanno i loro Doveri legali e rappresentano parte integrante della strategia di riduzione del rischio aziendale.
Doveri e Diritti dei Lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Per il lavoratore è un diritto verificare l’effettiva applicazione delle misure di prevenzione a tutela della salute, tramite il proprio rappresentante per la sicurezza ottenere adeguate informazioni ricevere un’adeguata formazione.
Sanzioni per i Lavoratori
L’inosservanza delle disposizioni di legge da parte dei lavoratori può comportare:
- Sanzioni disciplinari;
- Richiamo orale;
- Richiamo scritto;
- Multa fino al licenziamento;
- Ammende da € 200 a € 600;
- L’arresto fino a un mese.
Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia antinfortunistica.
Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione), quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente.
È bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare.
Chi deve firmare il DVR?
La firma più importante da apporre sul DVR è quella del Datore di Lavoro, tuttavia per attestare l’avvenuta collaborazione con RSPP, MC e ASL è raccomandabile che nel documento siano presenti anche le firme di questi ultimi.
da admin | Ott 2, 2019 | Normativa
Sai quanto è importante conoscere la legge del settore?
La principale preoccupazione dei Centri estetici, solitamente, è quella di essere pronti dal punto di vista commerciale o tecnico, tralasciando uno degli aspetti fondamentali: la conoscenza della normativa che regolamenta il nostro settore e che è sempre più restrittiva e severa.
Ad esempio, se hai inserito nel tuo Centro estetico un laser a diodo il tuo fornitore ti dovrebbe aver informato che dal 2011 è obbligatorio un corso di formazione secondo un programma ben definito dal D. Interm. 206/2015, e addirittura dal 2008 è necessario dominare la figura del Tecnico Sicurezza Laser.
Chi è il T.S.L.
Infatti tutti gli operatori del settore che utilizzano il laser a diodo per epilazione (classe 4) devono obbligatoriamente aver frequentato un corso di formazione adeguato e, quando ci sono dipendenti o nella società c’è almeno un socio lavoratore, devono nominare il T.S.L. (Tecnico Sicurezza Laser) all’interno della loro attività.
Questo è quanto previsto COME OBBLIGO dall’attuale normativa: scheda 21/A del D. Interm. 206/2015, dal D Leg. 81/2008 e dalla Norma CEI 60825-1.
Il T.S.L., nominato solo dopo un adeguato corso di formazione e conseguimento del relativo attestato a superamento di un esame, è la figura che, all’interno del Centro Estetico, ha una precisa responsabilità per conto del datore di lavoro, ossia “sorvegliare costantemente l’attuazione delle norme ai fini della sicurezza delle persone e dell’ambiente nell’impiego quotidiano“.
Come deve essere un corso T.S.L. a norma?
Il programma del corso di formazione “a norma” deve essere ben preciso e delineato, non è sufficiente un’informazione approssimativa (da parte di un venditore o di una collega ad esempio) per accelerare i tempi.
Essendo il laser a diodo una delle macchine potenzialmente più pericolose che l’estetista può utilizzare, la legge richiede che venga determinato il valore di esposizione e si prevengano i potenziali danni della radiazione laser ai tessuti biologici, in particolare a occhi e cute che sono esposti al rischio della radiazione diretta.
Inoltre la normativa prevede la valutazione dei rischi per l’ambiente, correlati e collaterali: elettrici, chimici, d’incendio, d’uso di agenti criogeni e materiali cancerogeni, da contaminazione atmosferica, da radiazione collaterale.
Cosa deve prevedere il programma?
Un corso ben strutturato deve comprendere questi argomenti principali:
- Conoscenza delle caratteristiche del laser classe 4 di cui il TSL è responsabile e pericoli ad esso associati (l’estetista non può utilizzare altre tipologie di laser, come da D.Min. 206/2015);
- Gestione della sicurezza del laser di cui è responsabile;
Individuazione e demarcazione della Zona laser controllata sulla base della Distanza Nominale Rischio Oculare (di cui deve conoscere il significato) e delle caratteristiche dell’ambiente di installazione;
- Verifica e predisposizione segnaletica di avvertimento, controllo dell’accesso;
- Valutazione e gestione dei dispositivi di protezione individuale specifici per il laser di cui è responsabile;
- Individuazione delle precauzioni da mettere in atto per assicurare che l’esposizione degli addetti sia inferiore ai livelli massimi permessi;
- Stesura del regolamento di sicurezza laser specifico per il laser di cui è responsabile, che diventerà parte integrante del rapporto di valutazione del rischio (DVR).
Chi deve nominare il T.S.L.?
Il T.S.L. viene nominato dal datore di lavoro e non deve essere necessariamente un’estetista; quasi sempre è il titolare stesso che, oltre a quanto sopra indicato, deve gestire anche la mancata applicazione delle procedure di sicurezza.
Dubitate delle voci che circolano sul WEB che spesso sono poco attendibili o approssimative. L’unica autorevole fonte è la Legge e pertanto ti invito a fare riferimento esclusivamente alla scheda 21/A del D. M. 206/2015, dal D Lgs. 81/2008 e dalla Norma CEI 60825-1.
Quanto deve durare il corso?
La durata del corso per T.S.L. dipende dal tipo di attività in cui il laser viene utilizzato, nel caso dei centri estetici, che non utilizzano laser medicali o industriali, 8 ore è il tempo minimo richiesto dalla normativa.
Quello che devi valutare oltre alla durata è anche il supporto successivo al corso. Considerato che si tratta di argomenti non propriamente in linea con gli aspetti professionali, può capitare infatti di essere in difficoltà nell’applicare la normativa. In questo caso, avere dei professionisti disponibili a rispondere ai tuoi dubbi potrebbe fare la differenza nella scelta del corso più adeguato.
La mancata applicazione delle norme può essere sanzionata con multe fino a 15000 euro o, in certi casi, perfino la reclusione.
Dove posso effettuare il mio corso T.S.L.?
Il calendario dei corsi è sempre fitto ed è accessibile a chiunque su questo stesso sito. I nostri corsi T.S.L. vengono svolti generalmente con cadenza mensile e sono rivolti esclusivamente ai centri estetici, poiché per i laser ad uso medico è obbligatorio un corso differente che non forniamo.
Puoi verificare le prossime date utili e prenotare il tuo corso T.S.L. cliccando QUI.