L’estetista è la figura professionale che si occupa del benessere della persona
Questa professione è normata dalla legge 1/90 (scarica QUI il testo integrale a cui è stato aggiunto successivamente il D.M. 206/2015 che la completa indicando, con estrema precisione, quali dispositivi l’estetista può utilizzare (ciò che non è incluso in questo decreto è automaticamente vietato).
Per poter esercitare come estetista è necessario seguire un percorso di studi per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza della professione.
Il percorso di studi varia, a seconda se si vuole diventare Estetista Qualificata o Estetista Specializzata.
ESTETISTA QUALIFICATA
Per ottenere la Qualifica si deve frequentare un Corso di Estetica della durata di 2 anni (1.800 ore) riconosciuto dalla propria regione.
Il programma formativo riguarda i principali trattamenti estetici: manicure, pedicure, trucco, epilazione, massaggi, normative (aspetti legali e norme igienico-sanitarie), ecc.
Per ottenere la qualifica si deve superare un esame teorico e pratico al termine del quale si ottiene l’abilitazione valida allo svolgimento della professione di estetista su tutto il territorio italiano ed europeo (in alcuni Stati è necessario fare delle integrazioni).
L’Estetista che ha conseguito la Qualifica Abilitante può lavorare come dipendente di un Centro o un salone.
ESTETISTA SPECIALIZZATA
Per diventare Estetista Specializzata è necessario ultimare il biennio, ottenendo la Qualifica e frequentare poi il terzo anno di specializzazione. Anche in questo caso è previsto un esame teorico-pratico che confermerà le competenze acquisite.
Il programma è molto corposo è prevede l’approfondimento di diverse tematiche, come l’utilizzo dei macchinari, la ricostruzione unghie e tutte le nozioni necessarie per poter aprire un’attività imprenditoriale.
Si può accedere all’esame finale anche senza frequentare l’intero corso di specializzazione, purché si presenti la documentazione che attesti un’attività lavorativa continuativa (e full time) come estetista per almeno 3 anni negli ultimi 5 presso un centro estetico o uno studio medico specializzato.
In questi particolari casi è possibile frequentare un corso integrativo di almeno 300 ore e accedere direttamente all’esame finale.
L’estetista che ha conseguito la Specializzazione può aprire la propria attività o può diventare il Direttore Tecnico di un centro estetico altrui.
Secondo il Regolamento sui cosmetici, i prodotti cosmetici sono “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;”.
DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI FARMACI
Sul sito salute.gov, fonte ufficiale italiana di riferimento, i termini “farmaco”, “medicinale”e “prodotto medicinale” sono stati usati nel corso degli anni come sinonimi; di recente si è preferito usare il termine medicinale, impiegato anche nelle direttive comunitarie che disciplinano questo settore. Si intende per medicinale:
ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
I medicinali non hanno limitazioni in merito alla sede di applicazione e alla forma di somministrazione.
Possono distinguersi in:
Medicinali preparati in farmacia (galenici) che a loro volta sono suddivisi in
– formule magistrali se preparati in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente
– formule officinali se preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea Europea o della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia.
Medicinali di origine industriale: ovvero medicinali per uso umano, preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un processo industriale, che hanno una propria denominazione, che può essere un nome di fantasia non confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, cioè del responsabile della commercializzazione del medicinale.
Sono inoltre classificati in:
OTC (Over The Counter): farmaci da banco o automedicazione
OP (con Obbligo di Prescrizione): dispensabili solo dietro presentazione di ricetta medica
SOP (Senza Obbligo di Prescrizione): dispensabili dal farmacista.
L’immissione in commercio di ogni medicinale di origine industriale deve essere autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o dall’Agenzia Europea per i medicinali (EMEA).
COSA PUO’ FARE L’ESTETISTA
La Legge sull’Estetica (L. 1/90), la normativa di riferimento per il settore e definisce senza lasciare adito ad alcun dubbio, cosa e come un’estetista deve esercitare la professione.
Nello specifico vediamo cosa dice l’articolo 1
art. 1. 1 . l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
1.2 . tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713
1. 3 . sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
A COSA PRESTARE MOLTA ATTENZIONE
Negli ultimi anni vengono immessi in commercio nel settore estetico molti prodotti che non sono assolutamente cosmetici ma medicinali.
Purtroppo, molte estetiste li utilizzano convinte di poterlo fare, ignorando, o peggio ancora, senza darsi pensiero che stanno commettendo un gravissimo illecito.
Il fatto che molte colleghe utilizzino un farmaco o che le aziende venditrici le rassicurino che non ci saranno problemi, pare legittimarle a fare altrettanto, ma non è così.
Utilizzare in estetica un prodotto che ha finalità terapeutiche (tale è appunto il farmaco) è reato penale.
L’articolo 340 del c.p. dice chiaramente:
“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.”
Per essere più chiari, i prodotti più comunemente utilizzati sono: anestetici locali, farmaci ad azione antiinfiammatoria e/o antibatterica e filler.
A questo si aggiunge poi l’uso di macchinari elettromedicali, ma ne parleremo in altro articolo dedicato.
Quindi fai attenzione: se sei estetista ricordati che non puoi utilizzare né veicolare farmaci!
PRINCIPIO ATTIVO O SOSTANZA FUNZIONALE?
Spesso usati erroneamente come sinonimi, sono invece due cose diverse.
Il principio attivo è la componente biochimica farmacologicamente attiva da cui dipende la sua azione curativa, il medicinale vero e proprio.
Sperimentazione, commercializzazione e modo d’uso sono definiti dall’Agenzia Italiana del Farmaco.
La sostanza funzionale (di origine vegetale, animale, minerale o sintetica) è quell’ingrediente che garantisce una funzione specifica (protezione, idratazione, nutrizione, filtro…) ad una certa formulazione per migliorare la superficie su cui viene applicato. Non ha proprietà terapeutiche.
NEL PROSSIMO ARTICOLO APPROFONDIREMO L’ARGOMENTO, vedremo quali danni possono causare i cosmetici e quali sostanze sono vietate al loro interno.
SEGUICI!
Se hai domande specifiche o vuoi esprimere la tua opinione scrivi nei commenti qui sotto, sarà un piacere risponderti. Grazie!
Al Macrolotto Zero di Prato, in data 1 febbraio 2021, è stato effettuato un controllo presso due centri estetici, nei quali sono stati reperiti prodotti cosmetici con etichettatura non a norma. Alle due estetiste sono stati sequestrati dalla polizia municipale 160 smalti per unghie, 96 ciglia sintetiche ed altri prodotti per la cura del viso, privi di etichettatura o riportante solo ideogrammi cinesi, in violazione della normativa europea. Essa prevede, tra l’altro:– l’indicazione del nome o la ragione sociale del produttore– il numero di lotto di fabbricazione per identificare il prodotto cosmetico– gli ingredienti (lista INCI) – la data di durata di conservazione minima del prodotto dopo l’apertura (PAO). Ciascuna delle titolari delle due attività è stata sanzionata con un verbale da mille euro e con il sequestro amministrativo dei prodotti.
SAI COS’E’ ESATTAMENTE UN COSMETICO?
Sempre sul sito salute.gov, fonte ufficiale italiana di riferimento, il prodotto cosmetico viene così definito: “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
“Una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano NON E’ CONSIDERATA PRODOTTO COSMETICO.”
Approfondiremo meglio questo aspetto nel prossimo articolo, ma andiamo oltre…
L’ETICHETTA COSMETICA SECONDO LA LEGGE
Purtroppo frequentemente viene sottovalutata l’importanza dell’etichetta di un cosmetico. Ultimamente stanno uscendo sul mercato diverse aziende che propongono prodotti cosmetici, spesso low cost, talvolta realizzati con il brand del centro stesso. Se tutto questo si svolge nel rispetto delle norme ben venga, ma è bene controllare scrupolosamente ogni aspetto, poiché la legge, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1223/2009, è molto severa, e altrettanto lo sono sanzioni.
A COSA PRESTARE ATTENZIONE
Oltre a quanto indicato poc’anzi, è importante ricordare che tutti i cosmetici commercializzati all’interno della Comunità Europea, devono avere l’etichetta in lingua italiana (o essere accompagnati dalla traduzione), ed essere notificati al CPNP tramite notifica telematica come chiaramente indicato sul sito salute.gov.it.
Per ogni singola referenza è sempre necessario predisporre la Documentazione Informativa sul Prodotto (PIF – Product Information File) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento 1223/2009, e in particolare occorre effettuare e documentare verifiche su:
stabilità e compatibilità
impurezze delle materie prime e del packaging
calcolo del Margin of Safety (MOS)
valutazioni e calcoli sul livello di esposizione
obbligo di conduzione del challenge test
valutazioni sulle prove di efficacia
analisi statistica dei possibili effetti indesiderati
Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico alla normativa, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell’immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell’allegato I. Nel momento in cui sull’etichetta compare solo il nome del Centro estetico, e non del produttore, la figura del responsabile ricade su di esso. E’ sempre consigliabile quindi verificare che questi documenti siano stati prodotti dal terzista e non limitarsi ad andare “a fiducia”.
L’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
Non di rado si legge di prodotti cosmetici dotati di autorizzazione ministeriale, che però, ahimè, per il cosmetico non esiste.Prima dell’11 luglio 2013 (data ultima per l’entrata in vigore del citato regolamento 1223/2009) i prodotti cosmetici andavano notificati al Ministero della Salute e all’ASL di competenza, ed entro 30 giorni, salvo obiezioni da parte di una delle due parti, si potevano immettere in commercio (valeva il silenzio assenso). Ma questo oggi non avviene più. Diverso invece il discorso per i FARMACI, che per essere commercializzati in Italia devono aver ottenuto il rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) da parte dell’AIFA o della Commissione Europea. L’AIC viene rilasciata a seguito di una valutazione scientifica dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale. Esiste poi il “codice ministeriale prodotto”, che è il numero che il Ministero della Salute assegna ad ogni farmaco quando viene registrato prima di essere messo in commercio. Il codice del prodotto deve essere obbligatoriamente indicato su tutte confezioni dei farmaci stessi. Quindi fai attenzione: se sei estetista ricordati che non puoi utilizzare né veicolare farmaci!
NEL PROSSIMO ARTICOLO APPROFONDIREMO L’ARGOMENTO, vedremo quali errori non commettere per evitare sanzioni e molto altro ancora.
SEGUICI!
La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è pari al 47,1617 per cento. La nuova percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
Lunedì 9 novembre il consiglio comunale di Pistoia ha approvato il regolamento delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.
Il provvedimento è stato approvato con 22 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Pistoia Concreta, Forza Italia – Centristi per l’Europa, Lega, Amo Pistoia, Pistoia in Azione, Movimento 5 stelle, Italia Viva) e 7 astenuti (PD, Pistoia Spirito libero, Pistoia Sorride e Pistoia Città di tutti), nessun contrario.
COSA CAMBIA
Il regolamento rinnova e semplifica quello approvato nel 1989, successivamente modificato negli anni Novanta. Nel frattempo il quadro normativo in materia è profondamente cambiato attraverso numerose norme emanate dallo Stato e dalla Regione Toscana, normativa recepita nel nuovo regolamento.
Ecco alcune tra le novità principali contenute nel nuovo regolamento, formato da 14 articoli più due allegati (che definiscono le linee operative e i requisiti delle diverse tipologie di attività).
Affitto di poltrona o cabina
Con questa modalità è possibile abbattere i costi fissi e permettere a chi, soprattutto all’inizio della professione, non ha capitali da investire per aprire un’attività. In pratica il titolare di un negozio può affittare uno spazio e strumentazione tecnica a un altro imprenditore, in modo da consentirgli di avviare la propria attività in autonomia ma all’interno di locali già adeguati, poi a seconda dell’attività che si andrà a realizzare si parlerà di affitto di poltrona per acconciatore o di cabina in caso di attività estetica.
Orario lavorativo 7 – 23
Il regolamento stabilisce che questi tipi di attività devono svolgersi entro questa fascia oraria, 7 giorni su 7. Il titolare pertanto può scegliere in autonomia i giorni e l’orario entro il quale organizzare la propria attività.
Accessibilità disabili
Le nuove attività hanno l’obbligo di essere accessibili ai disabili
Lotta all’abusivismo
Il regolamento prevede inoltre misure di contrasto all’attività svolta abusivamente, senza SCIA e in luoghi che non garantiscono le norme di igiene e sicurezza per il cliente.
Chi non ha un’attività in sede fissa non può, ad esempio, esercitare la professione al domicilio del cliente o in altri luoghi come ospedali, RSA, impianti sportivi o alberghi. In caso l’operatore abusivo venga scoperto incorre nel cosiddetto cumulo delle sanzioni.
Ad esempio se un soggetto esercita senza titolo la professione di estetista dentro un garage dovrà pagare la sanzione per la mancanza del titolo, del requisito professionale, dell’infrazione delle norme sulla destinazione d’uso urbanistica e così via.
La somma totale di tutte le sanzioni che si possono cumulare può superare i 20.000 euro.
Cosa dice l’assessore Gianna Risaliti
Queste le parole dell’assessore allo sviluppo economico Gianna Risaliti, che ha presentato l’emendamento:
«Con questo regolamento si interviene a regolamentare e semplificare una materia che negli anni era completamente cambiata attraverso norme dello Stato e della Regione.
Il testo è stato sottoposto anche alle associazioni di categoria le quali si sono espresse sostanzialmente a favore.
Le stesse avevano chiesto di estendere l’orario di lavoro 24 ore su 24, e quindi anche nelle ore notturne.
La giunta ha invece deciso di indicare una fascia oraria massima, quella dalle 7 alle 23, entro la quale poter svolgere questi tipi di attività, una fascia oraria congrua per rispondere a un’ampia platea di utenza con esigenze diverse, ma allo stesso tempo abbiamo voluto evitare l’attività nelle ore notturne per evitare il disturbo alla quiete pubblica ma anche come misura cautelativa per la sicurezza e le attività illegali.
La fascia oraria prevista che va dalle 7 alle 23 non è un vincolo ma un’opportunità per gli operatori di scegliersi, all’interno di questa fascia, l’orario più consono e opportuno a svolgere la propria professione».
L’assessore Risaliti ha anche evidenziato altri aspetti importanti contenuti nel regolamento: «Abbiamo previsto l’obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili e rendere così accessibili a tutti i locali di parrucchieri, estetisti e tatuatori.
Altro obiettivo importante è l’affitto di poltrona o cabina per andare incontro soprattutto ai giovani imprenditori e la lotta all’abusivismo attraverso diversi strumenti per tutelare sia la professionalità degli operatori ma anche la sicurezza dei clienti».
Entro il 31 ottobre le imprese che abbiano subito pregiudizio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono chiedere la riduzione della quota variabile della TARI per un importo commisurato agli effettivi giorni di chiusura dell’attività o del 25%.
COME RICHIEDERE LA RIDUZIONE
L’impresa, dopo aver individuato a quale categoria appartenga tra quelle indicate nell’Allegato “A” della Delibera ARERA 258/2020, deve compilare il formulario relativo alla propria categoria ed inviarlo tramite PEC ENTRO IL 31 OTTOBRE 2020 all’indirizzo agevolazioni.covid@pec.amaroma.it A seconda della categoria cui appartiene l’impresa, esistono due moduli diversi per la richiesta della riduzione MODULO A: riservato a autosaloni, negozi di abbigliamento/librerie e cartolerie MODULO B: riservato a cinema, teatri, impianti sportivi, negozi di calzature, negozi di abbigliamento e accessori (come da specifiche contenute nella tabella), negozi di antiquariato, banchi di mercato di beni durevoli, parrucchieri, barbieri, estetiste, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, discoteche, night club, autofficina, elettrauto, attività industriali con capannoni di produzione, attività artigianali di produzione beni specifici, campeggi, stabilimenti balneari, alberghi con e senza ristorante ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense birrerie, hamburgherie, bar, caffè, pasticceria fiori e piante, pizza al taglio. ATTENZIONE: La PEC sopra indicata e i moduli riguardano il Comune di ROMA, gira questo testo al tuo commercialista e fatti dare i riferimenti che riguardano la vostra attività se vi trovate in altro Comune.
CAMBIA ANCHE LA SCADENZA
È stato inoltre deliberato il DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO al 15 dicembre 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi, per la TARI. 2020, attestando di aver ricevuto pregiudizio economico dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
ENTRO QUALE ATA INOLTRARE LA RICHIESTA
Il MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2020.
SCARICA I VARI MODULI
Questa modulistica riguarda il Comune di Roma, per altri Comuni ti consigliamo di chiedere al tuo commercialista Delibera ARERAAllegato A, elenco codici ATECO inclusi Modulo A, richiesta riduzione TARI Modulo B (centri estetici e parrucchieri)
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COSA CAMBIA
Entro il 31 ottobre le imprese che abbiano subito pregiudizio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono chiedere la riduzione della quota variabile della TARI per un importo commisurato agli effettivi giorni di chiusura dell’attività o del 25%.