SANZIONATI DUE CENTRI ESTETICI
Al Macrolotto Zero di Prato, in data 1 febbraio 2021, è stato effettuato un controllo presso due centri estetici, nei quali sono stati reperiti prodotti cosmetici con etichettatura non a norma. Alle due estetiste sono stati sequestrati dalla polizia municipale 160 smalti per unghie, 96 ciglia sintetiche ed altri prodotti per la cura del viso, privi di etichettatura o riportante solo ideogrammi cinesi, in violazione della normativa europea. Essa prevede, tra l’altro:– l’indicazione del nome o la ragione sociale del produttore– il numero di lotto di fabbricazione per identificare il prodotto cosmetico– gli ingredienti (lista INCI) – la data di durata di conservazione minima del prodotto dopo l’apertura (PAO). Ciascuna delle titolari delle due attività è stata sanzionata con un verbale da mille euro e con il sequestro amministrativo dei prodotti.
SAI COS’E’ ESATTAMENTE UN COSMETICO?
Sempre sul sito salute.gov, fonte ufficiale italiana di riferimento, il prodotto cosmetico viene così definito: “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
“Una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano NON E’ CONSIDERATA PRODOTTO COSMETICO.”
Approfondiremo meglio questo aspetto nel prossimo articolo, ma andiamo oltre…
L’ETICHETTA COSMETICA SECONDO LA LEGGE
Purtroppo frequentemente viene sottovalutata l’importanza dell’etichetta di un cosmetico. Ultimamente stanno uscendo sul mercato diverse aziende che propongono prodotti cosmetici, spesso low cost, talvolta realizzati con il brand del centro stesso. Se tutto questo si svolge nel rispetto delle norme ben venga, ma è bene controllare scrupolosamente ogni aspetto, poiché la legge, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1223/2009, è molto severa, e altrettanto lo sono sanzioni.
A COSA PRESTARE ATTENZIONE
Oltre a quanto indicato poc’anzi, è importante ricordare che tutti i cosmetici commercializzati all’interno della Comunità Europea, devono avere l’etichetta in lingua italiana (o essere accompagnati dalla traduzione), ed essere notificati al CPNP tramite notifica telematica come chiaramente indicato sul sito salute.gov.it.
Per ogni singola referenza è sempre necessario predisporre la Documentazione Informativa sul Prodotto (PIF – Product Information File) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento 1223/2009, e in particolare occorre effettuare e documentare verifiche su:
- stabilità e compatibilità
- impurezze delle materie prime e del packaging
- calcolo del Margin of Safety (MOS)
- valutazioni e calcoli sul livello di esposizione
- obbligo di conduzione del challenge test
- valutazioni sulle prove di efficacia
- analisi statistica dei possibili effetti indesiderati
Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico alla normativa, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell’immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell’allegato I. Nel momento in cui sull’etichetta compare solo il nome del Centro estetico, e non del produttore, la figura del responsabile ricade su di esso. E’ sempre consigliabile quindi verificare che questi documenti siano stati prodotti dal terzista e non limitarsi ad andare “a fiducia”.
L’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
Non di rado si legge di prodotti cosmetici dotati di autorizzazione ministeriale, che però, ahimè, per il cosmetico non esiste.Prima dell’11 luglio 2013 (data ultima per l’entrata in vigore del citato regolamento 1223/2009) i prodotti cosmetici andavano notificati al Ministero della Salute e all’ASL di competenza, ed entro 30 giorni, salvo obiezioni da parte di una delle due parti, si potevano immettere in commercio (valeva il silenzio assenso). Ma questo oggi non avviene più. Diverso invece il discorso per i FARMACI, che per essere commercializzati in Italia devono aver ottenuto il rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) da parte dell’AIFA o della Commissione Europea. L’AIC viene rilasciata a seguito di una valutazione scientifica dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale. Esiste poi il “codice ministeriale prodotto”, che è il numero che il Ministero della Salute assegna ad ogni farmaco quando viene registrato prima di essere messo in commercio. Il codice del prodotto deve essere obbligatoriamente indicato su tutte confezioni dei farmaci stessi. Quindi fai attenzione: se sei estetista ricordati che non puoi utilizzare né veicolare farmaci!
NEL PROSSIMO ARTICOLO APPROFONDIREMO L’ARGOMENTO, vedremo quali errori non commettere per evitare sanzioni e molto altro ancora.
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Fonti: notiziediprato.it – Angel Consulting – Salute.gov




